COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 14/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 4 – Reclamo FCD Moconesi 1992 avverso le squalifiche dei calciatori Manuel Arata per cinque giornate e Alessio Angiletta per tre giornate ed avverso la squalifica dell’allenatore Fabio Muzio per tre giornate. Gara Goliardica Polis – Moconesi del 19.09.2010 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 12 del 23.9.2010
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 14/10/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 4 - Reclamo FCD Moconesi 1992 avverso le squalifiche dei calciatori Manuel Arata per cinque giornate e Alessio Angiletta per tre giornate ed avverso la squalifica dell'allenatore Fabio Muzio per tre giornate. Gara Goliardica Polis - Moconesi del 19.09.2010 Campionato Prima Categoria.
C.U. n. 12 del 23.9.2010
Ai provvedimenti disciplinari elencati in epigrafe si è opposta l’FCD Moconesi con rituale reclamo nel quale contesta gli atti ufficiali e propone un diverso svolgimento dei fatti da certificarsi con apposito supplemento arbitrale, onde ottenere la riduzione delle pene.
La Commissione Disciplinare presa visione degli atti ufficiali nei quali risultano descritti gli episodi correttamente compendiati nella declaratoria del primo giudice, e cioè:
• Allenatore Fabio Muzio: allontanato a seguito della segnatura di una rete della squadra avversaria, raggiungeva il direttore di gara e gli rivolgeva frase minacciosa;
• Calciatore Manuel Arata: espulso per aver spinto l’arbitro con le mani, mentre questi cercava di allontanarsi per raggiungere la panchina della squadra avversaria, lo inseguiva insieme con un compagno per circa quaranta metri;
• Calciatore Alessio Angiletta: nel contesto di una situazione concitata e di protesta, assieme ad un compagno rincorreva l’arbitro rivolgendogli frase offensiva.
visto l’art. 34 del C.G.S. che attribuisce agli atti ufficiali, quando redatti in forma chiara e coerente come nel caso di specie, valore di prova assoluta che non può essere vinta da interessate dichiarazioni di parte, respinte quindi le contrarie eccezioni della reclamante, ritenute le sanzioni inflitte in prime cure eque ed appropriate alle infrazioni commesse, respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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