COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 16 – Reclamo ASD Anpi Sport Casassa avverso la squalifica dell’allenatore Andrea Taverna per quattro giornate. Gara Casarza Ligure – Anpi Casassa del 6.11.2010 Campionato Juniores Provinciale. C.U. n. 23 dell’11.11.2010 D. P. Genova.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 02/12/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 16 - Reclamo ASD Anpi Sport Casassa avverso la squalifica dell'allenatore Andrea Taverna per quattro giornate. Gara Casarza Ligure - Anpi Casassa del 6.11.2010 Campionato Juniores Provinciale.
C.U. n. 23 dell'11.11.2010 D. P. Genova.
L’A.S.D. Anpi Sport E. Casassa ha proposto opposizione avverso la sanzione della squalifica, per quattro gare effettive, inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore Andrea Taverna.
Il reclamo è improponibile perché la sanzione inflitta è di entità inferiore al minimo appellabile a’sensi dell’art. 45 punto 3 lett. b del Codice di Giustizia Sportiva che dichiara che non sono impugnabili, in alcuna sede, le squalifiche dei tecnici fino ad un mese.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara improponibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Anpi Sport E. Casassa e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto (art. 33 comma 13 CGS).
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