COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 18/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 52 – Reclamo A.C.D. Casarza Ligure avverso la squalifica del calciatore Federico Benassi fino al 27.2.2012 e avverso la squalifica del tesserato Franco Cogorno (collaboratore arbitrale) fino al 7.03.2011. Gara Casarza – Carignano del 19.2.2011 Campionato Juniores Provinciale. C.U. n. 44 del 24.2.2011 Delegazione Provinciale di Genova.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 18/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 52 - Reclamo A.C.D. Casarza Ligure avverso la squalifica del calciatore Federico Benassi fino al 27.2.2012 e avverso la squalifica del tesserato Franco Cogorno (collaboratore arbitrale) fino al 7.03.2011. Gara Casarza – Carignano del 19.2.2011 Campionato Juniores Provinciale.
C.U. n. 44 del 24.2.2011 Delegazione Provinciale di Genova.
Contro i provvedimenti Disciplinari indicati in epigrafe, si è opposta l’A.C.D. Casarza Ligure con reclamo di rito nel quale ne chiede la revisione.
Preliminarmente l’istanza va ritenuta improponibile nella parte in cui appella la squalifica del tesserato Franco Cogorno perché trattasi di sanzione inferiore al minimo appellabile (art. 45 C.G.S.).
Quanto al calciatore Federico Benassi, espulso per doppia ammonizione e reo di aver coperto d’insulti l’arbitro attingendolo poi con uno sputo in faccia e a una gamba da una distanza di circa 50 cm., la società ricorrente motiva il gravame sostenendo la falsità del rapporto di gara perché il tesserato aveva solo sputato a terra; invoca a conferma la testimonianza di alcuni dirigenti della società.
Il reclamo non merita accoglimento.
Quanto affermato dalla società cozza irrimediabilmente con il referto arbitrale, che, redatto in forma chiara e precisa, costituisce prova assoluta che non può essere vinta da interessate dichiarazioni di parte né da prove testimoniali fornite da chicchessia.
La squalifica del calciatore va quindi confermata nella misura irrogata dal primo giudice essendo la sua durata appropriata a punire un gesto, quello dello sputare all’arbitro, che costituisce la più grave delle ingiurie ed è parificato, dal Regolamento di Gioco, alla condotta violenta.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare rigetta il reclamo avverso la squalifica del calciatore Federico Benassi e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
Prot. n. 53 - Reclamo A.D.S. Marolacquasanta avverso la squalifica del calciatore Denis Nerjaku per cinque giornate. Gara Marolacquasanta - Rio Major 1965 del 20.02.2011 Campionato Prima Categoria.
C.U. n. 48 del 24.2.2011 .
Per aver colpito a gioco fermo un giocatore avversario con una testata al viso, procurandogli una ferita con fuoriuscita di sangue.
Questa la motivazione con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per cinque giornate al calciatore Denis Nerjaku, tesserato per l’A.S.D. Marolacquasanta.
Propone istanza d’appello l’anzidetta società, chiedendo la riduzione della sanzione per i seguenti motivi:
a. il calciatore è stato a sua volta attinto da un avversario con una gomitata (episodio sfuggito all’arbitro);
b. la reazione del Nerjaku non è stata così violenta come riportata sul resoconto di gara.
Il reclamo non merita l’accoglimento.
Le sopraelencate dichiarazioni del sodalizio reclamante, confliggono insanabilmente con il referto arbitrale, documento cui è attribuito, quando redatto in forma chiara e coerente, come nel caso di specie, valore di prova assoluta assistita da privilegio. Sotto il profilo equitativo la sanzione appare appropriata, perché il primo giudice, nell’irrogarla, ha correttamente tenuto conto delle conseguenze patite dall’avversario per il gesto violento compiuto a gioco fermo.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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