COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 07/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ A.S.D. NOCERA UMBRA ED IN PROPRIO DAL VICE PRESIDENTE CESCA ALBERTO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NOCERA UMBRA – VIS CASA DEL DIAVOLO DISPUTATA IL 21.11.2010 A NOCERA UMBRA – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 47 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 24.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PASSERI MIRCO PER QUATTRO GARE; – PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE CESCA ALBERTO FINO AL 31/12/2011; – PER AMMENDA DI €.200,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 07/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ A.S.D. NOCERA UMBRA ED IN PROPRIO DAL VICE PRESIDENTE CESCA ALBERTO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NOCERA UMBRA - VIS CASA DEL DIAVOLO DISPUTATA IL 21.11.2010 A NOCERA UMBRA - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 47 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 24.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PASSERI MIRCO PER QUATTRO GARE; - PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE CESCA ALBERTO FINO AL 31/12/2011; - PER AMMENDA DI €.200,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.12.2010, la seguente decisione. FATTO NEI TERMINI proponevano reclamo la società ed il dirigente in proprio chiedendo la riduzione delle sanzioni. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara e la società reclamante, nonché il dirigete Cesca Alberto. Motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Preliminarmente si dispone la riunione dei reclami proposti dalla società nonché dal dirigente in proprio. Sia il direttore di gara che l’assistente hanno integralmente confermato quanto dai medesimi dichiarato nei rispettivi referti di gara in ordine ai comportamenti del calciatore Passeri Mirco e del dirigente Cesca Alberto nonchè in merito alla presenza di un soggetto non autorizzato all’interno del recinto di gioco. Ciò posto, ritiene questa Commissione che la sanzione inflitta dal G.S. nei confronti del dirigente Cesca nonché l’ammenda a carico della società siano congrue rispetto ai fatti addebitati e come tali meritevoli di integrale conferma. Quanto al Passeri la Commissione ritiene, invece, che la sanzione debba essere ridotta a tre giornate di squalifica considerata l’assenza di qualsiasi pregiudizio subito dal calciatore della squadra avversaria afferrato per il collo dal Passeri medesimo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento dei reclami riuniti, riduce la squalifica inflitta al calciatore Passeri Mirco a tre giornate di gara. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO ALLA SOCIETA’. DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL DIRIGENTE CESCA ALBERTO
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