COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 28/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO della U.P. REANESE (Campionato di Promozione, gir. B) in merito ai provvedimenti disciplinari inflitti dal G.S.T. all’esito della gara ZAULE RABUIESE – REANESE, disputata il 27.03.2011 a carico di COMELLO Enrico (in C.U. n. 96 del 31.03.2011)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 28/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO della U.P. REANESE (Campionato di Promozione, gir. B) in merito ai provvedimenti disciplinari inflitti dal G.S.T. all’esito della gara ZAULE RABUIESE - REANESE, disputata il 27.03.2011 a carico di COMELLO Enrico (in C.U. n. 96 del 31.03.2011) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 96 dd 31.03.2011 il G.S.R. infliggeva la squalifica per cinque gare effettive al calciatore COMELLO Enrico "ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S. e dell’art. 11, punto 2 del C.G.S., per essere stato espulso al 46° del secondo tempo per espressione a contenuto discriminatorio rivolta nei confronti di un calciatore avversario di origine straniera, dopo che quest’ultimo era stato espulso dall’arbitro e stava lasciando il terreno di gioco”. La società UP REANESE, con nota d.d. 01.04.2011 preannunciava la proposizione del ricorso avverso la squalifica comminata al proprio calciatore, richiedendo altresì, con separato atto, copia del referto arbitrale; con atto d.d. 04.04.2011, infine, il ricorso veniva definitivamente formulato evidenziando in particolare come il calciatore COMELLO non avesse mai proferito le espressioni lui attribuite, circostanza quest’ultima comprovata dalla stessa assenza di qualsivoglia reazione da parte dell’avversario pretesamente offeso. Ad avviso della reclamante, pertanto, l’attribuzione della espressione al COMELLO doveva ritenersi frutto di un errore o di un fraintendimento; veniva rappresentata l’assenza di precedenti da parte dell’interessato e la sua condotta comportamentale, improntata a sportività, generosità ed altruismo. Veniva pertanto richiesto di prosciogliere da ogni addebito l’interessato. Esaminati gli atti alla riunione del 14.04.2011, la C.D.T. sentiva il Presidente della UP REANESE che si richiamava ai contenuti del reclamo ribadendolo in toto e sottolineando altresì come le espressioni ingiuriose ascritte ai propri tesserati e riportate nel referto non sarebbero state in realtà mai pronunciate. Dimetteva altresì una memoria integrativa ed un fax d.d. 06.04.2011, su carta intestata A.S. ZAULE RABUIESE, contenente dichiarazione del calciatore parte lesa dall’espressione indicata dall’arbitro, il quale ivi riferiva di non avere percepito espressioni discriminatorie rivolte alla sua persona.Su tali premesse, insisteva nell’accoglimento del reclamo. Dandosi atto della circostanza per cui i provvedimenti del G.S.R. si erano fondati sul referto dell’arbitro e su di un successivo supplemento, acquisito in data 29.03.2011 a miglior chiarimento della condotta posta in essere dal calciatore COMELLO, la C.D.T. preso atto della produzione documentale provvedeva ad integrazione istruttoria, disponendo di sentire immediatamente e seduta stante l’arbitro della gara, da contattarsi a cura del rappresentante dell’A.I.A. L’arbitro, sentito telefonicamente, confermava integralmente quanto indicato sul referto, facendo presente di essere certo di avere direttamente percepito le espressioni riportate, e di avere avuto altresì la conferma della natura delle espressioni dalla reazione stessa del pubblico, che alla pronuncia delle parole si era espresso in un boato di disapprovazione. Ciò posto, va doverosamente rammentato che, in ragione dei regolamenti processuali (Art. 35, co. 1.1. C.G.S., secondo cui i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare) non è ammissibile la mera negazione – ovvero la alternativa ricostruzione di parte – dei fatti verificatisi durante la gara ed al termine della stessa, resa dalla reclamante. Nella fattispecie, il referto arbitrale (letto assieme ai successivi chiarimenti) è estremamente chiaro, intrinsecamente coerente ed assai dettagliato nel ricostruire la dinamica degli eventi, che poi hanno portato alla adozione del provvedimento assunto dal G.S.T., senza che possano sorgere dubbi di sorta sulla responsabilità del calciatore interessato. Il calciatore COMELLO Enrico risulta infatti essere stato espulso per avere proferito, al 46’ del secondo tempo, una espressione dal contenuto discriminatorio nei confronti di un avversario di origine straniera, dopo che quest’ultimo era stato a sua volta espulso e stava lasciando il terreno di gioco. Tale espressione risulta essere stata proferita ad alta voce, mentre i due interessati si trovavano a breve distanza dalla tribuna. Il fatto che il calciatore offeso abbia dichiarato, con nota scritta acquisita da questa C.D.T. nel corso della propria riunione del 14.04.2011, di non avere percepito l’offesa a lui rivolta non sposta i termini della questione, ed è anzi coerente con la stessa versione contenuta negli atti ufficiali, a mente della quale la persona offesa non replicava e proseguiva in direzione degli spogliatoi. Il fatto che non vi sia stata reazione è coerente con il fatto che l’offesa possa non essere stata percepita dalla persona cui essa era rivolta, ma ciò non esclude affatto la punibilità della condotta, dal momento che l’art. 11 del C.G.S. sanziona il comportamento discriminatorio in sé oggettivamente considerato (“ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”), a maggior ragione in un caso come quello in esame, nel quale viene dato conto di una rumorosa reazione del pubblico, di cui l’arbitro ha riferito in sede di chiarimento richiesto da questa C.D.T. La sanzione minima per una tale condotta è, ai sensi dell’art. 11, co. 2 del C.G.S., quella di cinque giornate di squalifica che, anche alla luce della assenza di precedenti disciplinari documentati a carico di COMELLO non può che essere confermata. Per tali ragioni, la C.D.T. ritiene di dover confermare integralmente il provvedimento disciplinare assunto dal G.S.R. ritenendolo congruo e condivisibile. Il reclamo pertanto deve essere respinto, siccome infondato. Va per l’effetto disposto, ai sensi dell’art. 33, c. 13 C.G.S., l’incameramento della tassa versata. P.Q.M. La C.D.T. – FVG così decide: - respinge il reclamo proposto dalla UP REANESE - conferma la squalifica di cinque giornate effettive al calciatore COMELLO Enrico - dispone l’incameramento della tassa di reclamo.
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