COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 28/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. CAPORIACCO (Campionato Promozione girone B) in merito alla pronuncia con cui il G.S.T. disponeva a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara CAPORIACCO – ZAULE RABUIESE del 03.04.2011 con il punteggio di 0-3 per violazione della disposizione in c.u. n.1 del 01.07.2010 LND afferente all’obbligo di impiegare per l’intera durata della gara almeno due calciatori giovani (1991 e 1992) (in c.u. 105 del 14.04.2011)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 28/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. CAPORIACCO (Campionato Promozione girone B) in merito alla pronuncia con cui il G.S.T. disponeva a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara CAPORIACCO – ZAULE RABUIESE del 03.04.2011 con il punteggio di 0-3 per violazione della disposizione in c.u. n.1 del 01.07.2010 LND afferente all’obbligo di impiegare per l’intera durata della gara almeno due calciatori giovani (1991 e 1992) (in c.u. 105 del 14.04.2011) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 105 dd 14.04.2011, il G.S.T. procedendo d’ufficio disponeva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della squadra della ASD CAPORIACCO; avendo subito un infortunio uno dei suoi due calciatori “under” regolarmente impiegati, questa ha ritenuto di non sostituirlo con un altro calciatore pari età, quando avrebbe avuto la possibilità di farlo, ed ha continuato la gara in dieci uomini. Il reclamo è inammissibile per tardività delle sue motivazioni e della comunicazione alla controparte. Tale ipotesi di inammissibilità non è sanabile in udienza, per cui la C.D.T., per economia, ritiene di non ammettere la richiesta della società di essere sentita. Infatti, il c.u. 71 del 27.01.2011 del nostro Comitato Regionale riporta il testo del c.u. n. 119/A del 17.01.2011 della FIGC che ha disposto l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili - della lega nazionale dilettanti – e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi - stagione sportiva 2010/2011. La gara in questione è stata proprio la quartultima gara del campionato, per cui l’eventuale reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale avverso le decisione del G.S.T. avrebbe dovuto “pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo”. Nella fattispecie, entro il termine ultimo delle ore 12.00 del 16.04.2011, secondo giorno successivo, in Comitato era pervenuto solo il fax delle ore 11.38, privo di comunicazione alla controparte e privo di ogni motivazione. Quell’atto definito “dichiarazione di preannuncio reclamo” (attività del tutto inutile di per sé, perché non richiesta dalla procedura dell’appello), così, non può essere considerato nella forma, ma neppure nella sostanza quale “reclamo” proprio perché assolutamente privo di motivazione (cfr. art. 33/5-6 C.G.S.: i reclami “devono essere motivati”; “I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”). Le motivazioni, ampiamente esposte, sono pervenute in Comitato solamente il giorno 20.04.2011 via fax (mancante di alcune pagine) e depositate in originale in versione integrale il giorno 21.04.2011. La comunicazione del reclamo a controparte è stata inviata il giorno 20.04.2011. La Zaule Rabuiese, per inciso, non ha fatto pervenire memorie. Ne deriva la tardività del reclamo e la sua conseguente insanabile inammissibilità. Nell’ottica di un continuo impegno di questa Commissione volto a comunicare con i tesserati e ad estendere loro la conoscenza delle norme e dello spirito che le illumina, peraltro, senza entrare nel merito della vicenda, la C.D.T. non può esimersi dal rammentare che la ratio che ha dettato l’imposizione di far giocare due calciatori “giovani” nelle squadre di promozione ed eccellenza, deve essere preso proprio per quello che è: far giocare (almeno) due “under” per favorire la leva giovanile e la possibilità ai più giovani di inserirsi nelle compagini che calcano i campionati dilettantistici più accreditati; non certo quello opposto, sviante e intuitivamente privo di logica di non far giocare più di nove “over” in una formazione a undici. Le condizioni che esonerano la società dall’obbligo di avere in campo due under sono state chiaramente dettate dalla disposizione: “Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.” Il fatto che l’infortunato fosse schierato quale portiere, poi, non sposta i termini della vicenda per la considerazione che la Regola 3 del Giuoco del Calcio non distingue tra i ruoli, tant’è che è sempre possibile scambiare un portiere con un calciatore di altro ruolo: “Ciascun calciatore partecipante al gioco può scambiare il ruolo con il portiere a condizione che: • l’arbitro ne sia informato prima che avvenga il cambio; • lo scambio di ruolo venga effettuato durante un’interruzione di gioco.” La sanzione per la violazione è prevista dalla stessa norma in c.u. n. 1 con effetto automatico, che non lascia spazio a discrezionalità: “L’inosservanza delle predette disposizioni … sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.” P.Q.M. la C.D.T. dichiara inammissibile il reclamo e dispone per l’addebito della relativa tassa a carico della società reclamante.
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