COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 12/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ A.S.D. SANT’ANDREA SAN VITO (Campionato di II Categoria – Gir. D) in merito alla sanzione della squalifica per quattro gare effettive del proprio calciatore DIVICCARO Gianluca (in C.U. n. 105 dd. 14.04.2011).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 12/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ A.S.D. SANT'ANDREA SAN VITO (Campionato di II Categoria – Gir. D) in merito alla sanzione della squalifica per quattro gare effettive del proprio calciatore DIVICCARO Gianluca (in C.U. n. 105 dd. 14.04.2011). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 105 dd. 14.04.2011, il G.S.T infliggeva al calciatore DIVICCARO Gianluca, ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S., la squalifica per quattro gare effettive “per essere stato espulso al 22’ del primo tempo perché, a seguito del secondo rigore concesso alla squadra avversaria, correva verso l’arbitro, gridandogli frase irriguardosa e, dopo aver appoggiato le mani sul petto di quest’ultimo, gli inferiva una spinta che non lo faceva indietreggiare né gli causava alcuna conseguenza”. Con tempestivo reclamo l’A.S.D. SANT'ANDREA SAN VITO impugnava tale decisione, lamentando l'eccessiva asprezza della sanzione in relazione al comportamento effettivamente tenuto dal calciatore, a detta della reclamante impropriamente ricondotto dal G.S.T. alla fattispecie delineata dall'art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S., in quanto la condotta del proprio tesserato, per come descritta dallo stesso provvedimento disciplinare, non assumerebbe connotati di violenza o particolare gravità tali da giustificare la sanzione irrogata. Alla riunione del 14.3.2011 veniva udito il sig. MARION Roberto, Presidente della reclamante, il quale, oltre a richiamarsi a quanto esposto nel reclamo, evidenziava altresì che la sanzione risulterebbe comunque sproporzionata per i fatti addebitati al proprio calciatore, anche in relazione ad altro specifico provvedimento risultante dallo stesso C.U. n. 105 dd. 14.04.2011. Ribadite le proprie difese, il MARION concludeva per la riduzione della squalifica del proprio tesserato, anche secondo equità. Preliminarmente, la C.D.T. deve precisare che il punto 1) dell'art. 19 è norma di carattere generale, nella quale sono elencate le diverse tipologie di sanzione applicabili ai soci, ai dirigenti e ai tesserati delle società, per cui non è sbagliato l’inquadramento dato dal G.S.T... Maggiormente appropriato, probabilmente, sarebbe stato ricondurre la condotta dell'incolpato alla norma speciale portata dal punto 4) del medesimo art. 19 C.G.S., che disciplina specificamente quali siano le sanzioni da infliggere ai calciatori responsabili per le infrazioni da questi commesse in occasione o durante la gara. Alla lettura di tale disposizione, così, perde rilievo il timore della reclamante che il G.S.T. possa aver inquadrato la condotta del calciatore come improntata a violenza nei confronti dell’Arbitro, posto che, per tale ipotesi, la sanzione “minima” prevista è la squalifica per otto giornate (art. 19, punto 4, lett. d) C.G.S.). Ritiene la C.D.T. di ricondurre i fatti addebitati al DIVICCARO, per come refertati, nella fattispecie prevista dall'art. 19, punto 4, lett. a), che prevede la sanzione “minima” della squalifica di due giornate in caso di condotta irriguardosa o ingiuriosa nei confronti del direttore di gara. Peraltro, il calciatore non si è limitato ad una contestazione meramente verbale ma ha anche inferto una spinta, seppure di lievissima entità, al Direttore di Gara, sì che sono almeno due le distinte condotte irriguardose tenute dal calciatore nei confronti dell’Arbitro. Stante la sostanziale contestualità dei fatti ascritti al DIVICCARO, peraltro, la sua condotta deve essere valutata unitariamente. A tal proposito, la C.D.T. vuole valorizzare in senso favorevole all'incolpato la assoluta mancanza di conseguenze della spinta stessa, che non ha neppure fatto indietreggiare il Direttore di Gara, ed il contegno assunto dal calciatore, che dopo la notifica dell'espulsione ha spontaneamente abbandonato il terreno di gioco, desistendo immediatamente da ogni contestazione. Sanzione equa e giusta da infliggere al DIVICCARO appare pertanto essere quella esposta in dispositivo. P.Q.M. La C.D.T.- FVG, in parziale accoglimento del reclamo della A.S.D. SANT'ANDREA SAN VITO, riduce la squalifica inflitta al calciatore DIVICCARO Gianluca a tre giornate di gare e dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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