COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 16/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO del CENTRO GIOVANILE STUDENTI (campionato di terza categoria – girone D) in merito alla squalifica sino al 10.09.2013 inflitta al proprio calciatore Carlo PURINI (in C.U. n° 31 del 10.03.2011).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 16/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO del CENTRO GIOVANILE STUDENTI (campionato di terza categoria – girone D) in merito alla squalifica sino al 10.09.2013 inflitta al proprio calciatore Carlo PURINI (in C.U. n° 31 del 10.03.2011). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 31 dd. 10.03.2011 il G.S.T. ha così disposto nei confronti del calciatore Carlo PURINI in forza al C.G.S. sulla scorta delle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara di campionato di III Cat. gir. “D” C.G.S./PRO FARRA disputatasi il 06.03.2011 a Domio (TS): squalifica fino al 10.09.2013 “perché dopo essere stato espulso dal direttore di gara si rendeva protagonista nei confronti dello stesso di aggressione fisica seguita da pesanti insulti e minacce”; Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo il C.G.S. con atto dd 15.03.2011 a firma del proprio presidente lamentando l’eccessiva severità della sanzione disciplinare inflitta al PURINI nella cui condotta non sarebbero ravvisabili gli estremi della violenza verso il direttore di gara all’indirizzo del quale il tesserato non avrebbe, comunque, rivolto né insulti né minacce.- A supporto dei motivi di reclamo sono state allegate dichiarazioni scritte del diretto interessato, del suo capitano e dell’allenatore del Pro Farra tendenti a precisare l’andamento dei fatti che si sarebbero svolti in maniera difforme dalla descrizione risultante a referto laddove si attesta che il PURINI dopo essere stato espulso inveiva “con toni molto violenti e gesti violenti” all’indirizzo dell’arbitro contro il quale si scagliava, mentre stava annotando il provvedimento di espulsione sul taccuino “afferrando e storcendo con forza i …padiglioni auricolari”, tentando di sferrare una testata che veniva schivata dall’ufficiale di gara al quale proferiva, gridando, insulti e minacce. In sede di audizione davanti alla CDT nella seduta del 28.04.2011 sono comparsi il Presidente della società reclamante ed il calciatore Carlo PURINI. Quest’ultimo pur ammettendo di aver “pizzicato entrambi i padiglioni delle orecchie senza strattonare” tendeva a sminuire la portata dell’episodio di cui si era reso protagonista, a suo giudizio “durato un paio di secondi”, riconoscendo “di aver fatto una stupidaggine incredibile della quale mi sono vergognato e mi sono scusato con il direttore di gara solamente nel ricorso”. Negava comunque che i fatti si fossero svolti come riportati dall’arbitro al quale non avrebbe, a suo dire, mai potuto, fisicamente, dare un testata dal momento che lo stesso era “molto più alto e più grosso di lui”. Riguardo invece alle espressioni ingiuriose e minacciose di cui aveva dato conto l’ufficiale di gara affermava che non era suo costume esprimersi con le parole da costui riportate nel referto. A sua volta il Presidente della società C.G.S. osservava che il fatto ascritto al proprio calciatore non rivestiva i caratteri della violenza e non poteva essere considerato così grave da giustificare la dura sanzione inflitta dal GST.- Rappresentando che l’atleta era ragazzo serio che da poco aveva ripreso l’attività agonistica “dopo un infortunio che lo aveva tenuto lontano per due anni e mezzo” lo stesso presidente concludeva per l’accoglimento della richiesta di congrua riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato. Tanto premesso, per quanto concerne l’esame della presente vicenda occorre preliminarmente riaffermare che la fede privilegiata di cui gode il resoconto arbitrale per la posizione qualificata che l’ordinamento sportivo riserva agli ufficiali di gara (l’art 35 C.G.S. stabilisce che i rapporti del Direttore di gara, come quelli degli assistenti e del quarto ufficiale fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare) non consente agli organi della giustizia sportiva di compiere valutazioni inconciliabili con la descrizione dei fatti di gara riportati a referto o addirittura contrapposte agli stessi tanto da escluderne l’esistenza. Ciò detto ritiene la C.D.T. di dover distinguere, diversamente inquadrandole, le singole fasi caratterizzanti la condotta tenuta dal PURINI ancorché la stessa si sia estrinsecata in modo unitario in un unico (peraltro breve) contesto temporale. Quanto all’afferramento ed allo storcimento dei padiglioni auricolari dell’arbitro è opinione, infatti, di questa C.D.T. che l’atto non possa considerarsi “violento” nel significato che ad esso viene ordinariamente attribuito dagli organi della giustizia sportiva: di atto cioè mirato e mosso dall’intenzione di ledere l’integrità fisica del direttore di gara. Sebbene compiuti con forza, la presa e lo stringimento dei padiglioni auricolari del direttore di gara non solo non hanno, nel caso specifico, a lui procurato alcuna conseguenza fisica, ma neppure la necessità di ricorrere a soccorsi e addirittura alcun dolore di cui egli si sia lamentato dandone atto a referto. La condotta del PURINI, per questo aspetto, più che diretta a ledere l’integrità fisica del direttore di gara si configura come un gesto biasimevole dettato dalla volontà di schernirlo per aver adottato una decisione non corretta ed “ingiusta” nell’ottica dell’autore: l’espulsione di quest’ultimo senza che vi fossero le ragioni per farlo. Per questa parte la condotta del PURINI va quindi ricondotta nell’alveo della ingiuriosità ed irriguardosità verso il direttore di gara e come tale integra la violazione di cui all’art. 19 c. 4° lett. a) del C.G.S.. Discorso diverso deve invece essere fatto per il tentativo ascritto al PURINI di colpire con una testata l’arbitro. In questo caso non vi è dubbio che il comportamento del calciatore abbia un significato univoco non potendosi al gesto da lui compiuto dare altra spiegazione se non quella di essere diretto a raggiungere e toccare il direttore di gara. Tuttavia le modalità di svolgimento dell’episodio portano ad escludere che il calciatore fosse effettivamente intenzionato a procurare danni fisici all’arbitro.- Se l’atleta che già si trovava a contatto con il direttore di gara (storcendogli i padiglioni auricolari) avesse voluto colpirlo per procurargli un danno fisico, l’avrebbe certamente potuto fare con una mossa proditoria di tale rapidità e forza da non consentire allo stesso direttore di gara di schivare il colpo. Se quest’ultimo, nonostante la brevissima distanza che lo separava dal PURINI, è stato in grado di percepire l’azione del calciatore e di evitare di essere attinto, ciò significa che il gesto dello stesso non doveva sicuramente essere di intensità celerità e veemenza tali da far ritenere che fosse originato dalla volontà di far male ancorché una qualche minima conseguenza, sul piano fisico, esso avrebbe potuto in teoria arrecare all’arbitro. In questo senso del tutto irrilevanti si appalesano le giustificazioni, per la verità semplicistiche, addotte dall’interessato per escludere in assoluto la possibilità da parte sua di colpire l’arbitro (soggetto a suo dire “molto più alto e più grosso di lui”); non foss’altro perché il direttore di gara, se non si fosse schivato, avrebbe pur sempre potuto essere attinto, seppure debolmente, in ogni parte del corpo. Vero è quindi che dal punto di vista giuridico la condotta del PURINI va per questa parte ricompresa tra quelle sanzionate ai sensi dell’art. 19 c. 4° lett. d) del C.G.S.; è altrettanto vero tuttavia che l’azione va inquadrata sotto forma di tentativo e che la sua portata va ridimensionata alla luce delle considerazioni testé fatte delle quali pertanto la C.D.T. deve tener conto ai fini della valutazione della responsabilità e della determinazione della sanzione disciplinare. Per quanto riguarda infine le espressioni ingiuriose e minacciose rivolte all’arbitro non è possibile ovviamente ignorare quanto da lui attestato a referto, né può darsi credito, per escludere che le stesse siano state proferite, a soggetti che si trovavano a distanza dal luogo in cui si sono svolti i fatti e che possono pertanto non aver percepito tali espressioni o addirittura non aver fatto caso ad esse perché verosimilmente più concentrati sui movimenti delle persone piuttosto che sulle loro parole. Anche di questo aspetto della condotta complessivamente tenuta dal PURINI si deve dunque tener conto ai fini sanzionatori. Tanto premesso, valutata complessivamente la vicenda, escluso il connotato della violenza per una parte del comportamento posto in essere dal PURINI e configurata l’altra parte della condotta come tentativo di attingere, peraltro blandamente, l’arbitro, ritiene la C.D.T., che i fatti ancorché seri e preoccupanti sottoposti al suo esame, non siano di gravità tale da meritare una sanzione così severa come quella inferta dal G.S.T. Il trattamento afflittivo meno rigoroso appare vieppiù giustificato alla luce della sostanziale ammissione di responsabilità fatta dal PURINI (indice questo della sua resipiscenza); della circostanza che l’episodio di cui si discute si è esaurito in breve lasso di tempo senza dar luogo ad ulteriori strascichi o come sovente accade, a spiacevoli fatti collaterali; del principio di proporzionalità che deve essere sempre osservato nell’applicazione delle sanzioni ed al cui rigoroso rispetto tende la C.D.T. allorché debba adottare una statuizione di condanna, cercando ove possibile di valutare comparativamente il caso sottoposto al suo esame con quelli analoghi già precedentemente valutati e decisi.- In conclusione, per quanto detto, equa appare in riferimento alla condotta tenuta dal PURINI unitariamente considerata, la sanzione come da dispositivo. P. Q. M. La C.D.T. FVG, in parziale accoglimento del reclamo presentato dal CENTRO GIOVANILE STUDENTI, riduce a mesi 10 (dieci: a tutto il 10 gennaio 2012) la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Carlo PURINI e dispone farsi luogo alla restituzione della tassa reclamo.
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