COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 14/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE GRIGORIE NELU OVIDIU PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 11 BIS DELLE NOIF

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 14/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE GRIGORIE NELU OVIDIU PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 11 BIS DELLE NOIF La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale del calciatore GRIGORIE NELU OVIDIU a seguito della nota del 6.12.2010 con la quale il Segretario dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. ha segnalato che il predetto calciatore, di nazionalità rumena, dichiarava di non essere mai stato tesserato presso la Federazione Calcio Rumena, mentre invece, successivamente, da accertamenti ripetuti, l’Ufficio Tesseramenti Rumeno comunicava che il Grigorie risultava in precedenza tesserato per il Club “Footbal Academia Popescu”. Ha rilevato pertanto la Procura Federale che la richiesta di tesseramento per la Società A.S.D.Roviano Calcio sottoscritta dal calciatore, è da considerarsi in contrasto con il disposto dell’art. 40 comma 11 bis delle NOIF, in quanto basata su una dichiarazione mendace violando il disposto degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S. Nell’udienza del 31.03.2011 nessuno era presente. La Procura conclude con l’affermazione di responsabilità del deferito chiedendo 6 mesi di squalifica per il calciatore GRIGORIE NELU OVIDIO. Questa Commissione Disciplinare, dall’istruttoria espletata, nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che emerge in maniera inequivocabile il fatto contestato al deferito. Relativamente alla richiesta della Procura, si ritiene di condividerla, considerata la gravità del comportamento del calciatore in questione. Tanto premesso, questa Commissione DELIBERA Di affermare la responsabilità del soggetto deferito per le violazioni ascritte e di confermare la sanzione delle squalifica per mesi 6 a carico del calciatore GRIGORIE NELU OVIDIU. La sanzione comminata decorre dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it