COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 05/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE FABIO DE REMIGI, ATTUALMENTE TESSERATO CON LA POL. CANARINI ROCCA DI PAPA, DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PESCATORI OSTIA MICHELE COZZOLINO, DEI DIRIGENTI DELLA SOCIETA’ PECATORI OSTIA GIANCARLO FIORENZA E CLAUDIO TORTOLANO E DELLE SOCIETA’ PESCATORI OSTIA E LARIANO CALCIO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 05/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE FABIO DE REMIGI, ATTUALMENTE TESSERATO CON LA POL. CANARINI ROCCA DI PAPA, DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PESCATORI OSTIA MICHELE COZZOLINO, DEI DIRIGENTI DELLA SOCIETA’ PECATORI OSTIA GIANCARLO FIORENZA E CLAUDIO TORTOLANO E DELLE SOCIETA’ PESCATORI OSTIA E LARIANO CALCIO La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale per il Lazio i tesserati e la società indicati in epigrafe con atto del 4-4-2001. Nel deferimento vengono contestate al calciatore De Remigi la violazione dell’articolo 1 comma 1, 10 comma 2 e 6 CGS e 40 comma 4 delle NOIF per aver partecipato in posizione irregolare a due gare del Campionato di Eccellenza in quanto in costanza di tesseramento con la società Lariano Calcio, al presidente della società Pescatori Ostia Sig. Cozzolino la violazione degli articoli 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS e 40 comma 4 delle NOIF per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore benché lo stesso fosse già tesserata per altra società, ai dirigenti la violazione delle medesime disposizioni per aver sottoscritto le distinte di gara delle partite in questione. Alla società Pescatori Ostia viene contestata la responsabilità diretta ed oggettiva per le violazione rispettivamente ascritte al suo presidente ed ai suoi tesserati, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 e 2 CGS mentre alla società Lariano Calcio la solo responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 4 comma 2 CGS per le violazioni ascritte al calciatore. In parte motiva l’Organo requirente sottolinea come la società Pescatori Ostia avesse inoltrato la richiesta di tesseramento del calciatore benché fosse già in carico alla società Lariano Calcio e quindi il tesseramento era stato respinto il 27-10-2010 con nota del Comitato Regionale Lazio quando il calciatore aveva ormai disputato le gare del 17-10-2010 Fontenuovese – Pescatori Ostia 3-0 e del 24-10-2010 Pescatori Ostia- Fregene 0-1 La Commissione Disciplinare, ricevuto il deferimento, fissava la riunione per la discussione ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di memorie difensive. Faceva pervenire memorie difensive la società Pescatori Ostia con le quali evidenziava come il tesseramento del calciatore fosse avvenuto nell’affidamento delle dichiarazioni del calciatore che aveva assicurato alla società di essersi svincolato. Richiedeva quindi il proscioglimento della società, del presidente e dei dirigenti deferiti od, in subordine, una sanzione minima. Nella riunione la Procura richiedeva l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per la società Pescatori Ostia la penalizzazione di due punti in classifica ed € 1.000,00 di ammenda, per la società Lariano Calcio l’ammenda di € 500,00; per il calciatore De Remigi la squalifica per due anni per il Presidente Cozzolino la inibizione per mesi tre per i dirigenti Fiorenza e Tortolano l’inibizione per anni due. Era altresì presente un rappresentante della società e dei tesserati della società Pescatori Ostia che protestava l’assoluta buona fede di tutti i suoi rappresentati e sottolineava come le due gare in questione fossero state perdute dalla società che non aveva quindi conseguito punti. La Commissione Disciplinare ritiene innanzitutto che i fatti ascritti siano documentalmente provati e concretizzino le violazioni contestate rispettivamente ad esclusione per le più volte esposte motivazioni di quella dell’articolo 10 comma 6 che si applica esclusivamente ai tesseramenti e trasferimenti di calciatori extracomunitari ottenute con la fraudolenta alterazione dello status di cittadinanza e con l’utilizzazione di tali soggetti che comunque non abbiano titolo a prendere parte alla gara. Va quindi fissata la sanzione per i deferiti ed, in tal senso, la Commissione non può che ribadire come, a differenza di quanto costantemente richiesto dall’Organo requirente, non si possa pervenire all’automatica sanzione di un punto in classifica per ogni gara giocata dal calciatore in posizione irregolare ed alla squalifica od inibizione per due anni per i tesserati deferiti. Riguardo la sanzione ai tesserati, come si è già detto, non si applica il minimo edittale di due anni come previsto dall’articolo 10 comma 6, e la sanzione va adeguata, come in tutti gli altri casi, al grado di intensità del dolo o della colpa che emergono in ogni specifico caso. Anche per quanto riguarda la sanzione a carico della società si deve avere riguardo ad almeno tre elementi: a) la pluralità delle violazioni, sia in termini soggettivi, calciatori in posizione irregolare impegnati, sia oggetti, gare a cui hanno partecipato il od i calciatori in posizione irregolare; b) grado di intensità del dolo o della colpa, sia della società che del presidente che del calciatore, in presenza di conclamati elementi di fraudolenza o di grave colpa in vigilando ovvero di una colpa minima indotta da circostanze che potevano effettivamente indurre in errore i richiedenti il tesseramento o gli utilizzatori del calciatore squalificato; c) risultati conseguiti nelle gare irregolari, differenziando la sanzione a secondo dei punti effettivamente conseguiti negli incontri. Nel caso di specie vi è da osservare che il comportamento della società Pescatori Ostia appare caratterizzato da colpa di grado medio. In sostanza la società ha peccato di leggerezza e negligenza nel non verificare con attenzione la posizione del calciatore prima di inoltrare la richiesta di tesseramento, fidando solo sulle affermazioni dello stesso. Per contro la richiesta, inoltrata con i corretti dati anagrafici del calciatore, non poteva che essere respinta in quanto il sistema ha rilevato il preesistente tesseramento. Nelle due gare effettivamente non vennero conseguiti punti e quindi non vi fu sostanziale alterazione della regolarità del campionato, la qual cosa porta a ritenere adeguata la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel corrente campionato in quanto la sanzione è efficace stante la posizione in classifica della società, nonché l’ammenda di € 500,00. Al presidente andrà applicata la sanzione minima edittale prevista dal regolamento, mentre ai due dirigenti accompagnatori appare adeguata la sanzione della inibizione per mesi uno. Al calciatore De Remigi andrà invece applicata una sanzione adeguata all’intenso grado di colpa, se non di dolo, dimostrato in quanto non poteva certo ignorare il suo preesistente tesseramento e le allegazioni di essersi svincolato non hanno trovato alcuna conferma nemmeno nella fase del tentativo non riuscito per motivi burocratici. La sua assenza nel procedimento non consente peraltro di attenuare la sanzione con l’assunzione di attenuanti od esimenti. Alla società Lariano Calcio andrà invece applicata la sanzione dell’ammenda nella misura richiesta di € 500,00, stante la gravità del comportamento del proprio tesserato. Tutto ciò premesso la Commissione Disicplinare DELIBERA Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, ad esclusione di quella prevista dall’articolo 10 comma 6 CGS, e per l’effetto di irrigare le seguenti sanzioni: - Calciatore Fabio De Remigi squalifica per mesi 6; - Presidente Michele Cozzolino inibizione per mesi 3; - Dirigenti Giancarlo Fiorenza e Claudio Tortolano inibizione per mesi 1; - Società Pescatori Ostia penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato di competenza nella corrente stagione sportiva e dell’ammenda € 500,00; - Società Lariano Calcio ammenda di € 500,00.
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