COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 16/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PRO0CURATORE FEDERALE a carico POLIZZI Francesco, CAGLIANI Giordano, Dirigente della Società G.S. RONDINELLA A.S.D. e della Società G.S. RONDINELLA A.S.D., per rispondere: • il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per avere disputato nella stagione sportiva 2009/2010 una gara nelle file della società G.S. RONDINELLA A.S.D. senza averne titolo perché al momento non tesserato; • il secondo della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto la distinta gara in cui dichiarava che il giocatore ivi menzionato era regolarmente tesserato e partecipava alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Francesco Polizzi non ne avesse titolo; • la Società G.S. RONDINELLA A.S.D., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 16/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PRO0CURATORE FEDERALE a carico POLIZZI Francesco, CAGLIANI Giordano, Dirigente della Società G.S. RONDINELLA A.S.D. e della Società G.S. RONDINELLA A.S.D., per rispondere: • il primo della violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per avere disputato nella stagione sportiva 2009/2010 una gara nelle file della società G.S. RONDINELLA A.S.D. senza averne titolo perché al momento non tesserato; • il secondo della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto la distinta gara in cui dichiarava che il giocatore ivi menzionato era regolarmente tesserato e partecipava alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Francesco Polizzi non ne avesse titolo; • la Società G.S. RONDINELLA A.S.D., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio tesserato. Alla udienza tenutasi avanti questa Commissione, oltre al rappresentante della Procura Federale, si sono presentati i deferiti Polizzi Francesco e Cagliani Giordano ed il Sig. Desiderati Claudio in rappresentanza della Società G.S. RONDINELLA A.S.D. Dopo la relazione del Presidente della Commissione Disciplinare, nella quale si dava conto dei risultati delle indagini della Procura Federale posti a base del deferimento, veniva data la parola ai deferiti. Il Sig. Desiderati ammetteva la responsabilità rispetto a quanto contestato nell'atto di deferimento; precisava che ciò era avvenuto in buona fede e per pura negligenza, consistita nel non avere controllato dal 2006 in poi l'esattezza del tabulato compilato dalla F.I.G.C. Infatti dal tabulato erroneamente risultava svincolato il calciatore Polizzi Francesco, mentre lo stesso non aveva mai lasciato la Società, non essendo mai stato svincolato. I Sigg. Polizzi e Cagliani confermavano quanto dichiarato dal Desiderati. Dopo le dichiarazioni dei deferiti è stata data la parola al Rappresentante della Procura Federale che ha avanzato le seguenti richieste: ritenuta la responsabilità di tutti i deferiti in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte, infliggersi: a Polizzi Francesco anni 2 di squalifica; a Cagliani Giordano anni 2 di inibizione; alla Soc. G.S. RONDINELLA A.S.D. € 500,00 di ammenda. Motivi della decisione I comportamenti addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti e confermati dalle dichiarazioni rese dagli stessi innanzi a questa Commissione. Superato ogni problema in ordine all'accertamento delle rispettive responsabilità, l'impegno di questo Giudicante deve essere rivolto all'esame ed alla valutazione del disvalore e della rilevanza del caso concreto ai fini di una equa quantificazione delle sanzioni da infliggere. Non vi è alcun dubbio che le condotte contestate, e sottoposte al giudizio di questa Commissione, sono connotate e frutto di pura negligenza. La Società ed i propri dirigenti, non avendo mai provveduto allo svincolo del calciatore Polizzi Francesco, erano certi di potere utilizzare il calciatore. Le violazioni contestate sono diretta conseguenza di un errore commesso nella compilazione del tabulato federale, errore purtroppo non rilevato dalla Società per il mancato controllo dell'esattezza del documento. A riguardo del calciatore la responsabilità appare ancora più attenuata, ciò in quanto generalmente i giocatore non si occupano della burocrazia societaria e non accedono ai relativi documenti, quindi non hanno la possibilità di accertare eventuali errori o mancanze. Nessun comportamento, seppure in violazione di norme federali, è stato posto in essere dai deferiti dolosamente. Per le considerazioni sopra svolte questa Commissione ritiene che il caso sotto esame meriti un trattamento sanzionatorio mite. Tanto premesso, La Commissione Disciplinare Territoriale ritenuti tutti i deferiti responsabili delle violazioni agli stessi contestate nell'atto di deferimento, i n f l i g g e  a Polizzi Francesco la sanzione di una giornata di squalifica;  a Cagliani Giordano la sanzione di mesi 1 di inibizione;  alla Società G.S.RONDINELLA A.S.D. le sanzioni di 1 punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva 2010/2011 e € 300,00 di ammenda.
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