COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 07/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Futsal San Damiano – Camp. Calcio a 5 Cat. C1 gir. A Gara del 7.01.2011 tra Ispra / Futsal San Damiano C.U. n. 204/CGF datato 11.03.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 07/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Futsal San Damiano – Camp. Calcio a 5 Cat. C1 gir. A Gara del 7.01.2011 tra Ispra / Futsal San Damiano C.U. n. 204/CGF datato 11.03.2011 La Commissione Disciplinare Territoriale, in seguito alla decisione adottata dalla Corte di Giustizia Federale in data 11.3.2011 con la quale è stato dichiarato ammissibile il reclamo proposto dalla Futsal San Damiano avverso la decisione del GS pubblicata sul C.U. n. 28 del C.R.L. datato 20.1.2011, con contestuale rinvio degli atti a questa Commissione Disciplinare Territoriale per l'esame del merito, osserva: il reclamo è fondato nel merito e deve pertanto essere accolto in quanto dal rapporto arbitrale risulta chiaramente che “la gara non ha avuto inizio poiché sia all'orario di inizio ufficiale della gara sia al termine del tempo di attesa previsto dal regolamento sia il terreno di gioco e gli spogliatoi risultavano occupati da una gara ufficiale di pallavolo”. Considerato che la gara non si è potuta disputare in seguito a comportamento tenuto dalla società ospitante Ispra Calcio a 5, che non ha messo a disposizione il campo, quest'ultima merita di essere adeguatamente sanzionata ai sensi dell'Art.17 C.G.S. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto COMMINA alla Ispra Calcio a 5 la perdita della gara per 0-6 e l'ammenda di Euro 350,00. Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore del reclamante, se versata.
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