COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società F.C. Anzano del Parco Camp. 3° Categoria Gir. A gara del 24.03.2011 tra Casa della Gioventù / Anzano del Parco C.U. n. 35 della delegazione di Como datato 31.03.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società F.C. Anzano del Parco Camp. 3° Categoria Gir. A
gara del 24.03.2011 tra Casa della Gioventù / Anzano del Parco
C.U. n. 35 della delegazione di Como datato 31.03.2011
La Società F.C. Anzano del Parco ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Lorenzato Massimiliano per 8 gare lamentando che, pur riconoscendo il comportamento del giocatore verbalmente sbagliato, il Lorenzato, alterato per l'espulsione, voleva solo avvicinarsi all'arbitro per parlargli, ma i compagni lo fermavano creando una confusione. Nella circostanza veniva toccato da tutti, ma non c'era stata alcuna sberla volontaria nei suoi confronti. Chiede, pertanto, la riduzione della sanzione inflitta.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva : dal referto arbitrale risulta un comportamento del giocatore connotato da atteggiamento particolarmente irriguardoso, da contatto fisico che gli faceva cadere il cartellino a terra e dall'intenzione di scagliarsi contro lo stesso sebbene trattenuto dai compagni di squdra.
La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuta la sanzione inflitta dal G.S. congrua e proporzionata alla condotta messa in essere dal calciatore Lorenzato ed in considerazione dei criteri di valutazione di questa Commissione;
tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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