COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società F.C.D. Real Crescenzago – Camp. Under 21 Reg. Gir. B gara tra A.S.D. Devils / Real Crescenzago del 27.03.2011 C.U. n. 39 del CRL datato 31.03.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società F.C.D. Real Crescenzago – Camp. Under 21 Reg. Gir. B gara tra A.S.D. Devils / Real Crescenzago del 27.03.2011 C.U. n. 39 del CRL datato 31.03.2011 La Società F.C.D. REAL Crescenzago ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha deliberato di comminare a carico della Società le seguenti sanzioni: n. 3 punti di penalizzazione in classifica, ammenda di € 100,00 e la squalifica del campo di gioco per 1 gara; ai propri tesserati: squalifica al massaggiatore Leone Davide fino al 12.04.2011, all'allenatore Allegri Alessandro fino al 24.12.2011, all'assistente all'arbitro Nodari Luca fino al 14.06.2011 ed al calciatore Daccia Michele per 2 gare. La Società F.C.D. Real Crescenzago chiede con il reclamo una riduzione delle sanzioni inflitte dal G.S. per adeguarle alla effettiva entità dei comportamenti contestati ai propri tesserati. La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all'art. 38 del C.G.S., sentita la reclamante, rileva: in via preliminare si prende atto che con specifica dichiarazione scritta, rilasciata durante l'audizione, il rappresentante della Società ha rinunziato al ricorso in relazione a tutte le sanzioni inflitte da G.S. nei confronti dei propri tesserati, insistendo soltanto per la modifica delle sanzioni inflitte alla Società. Di conseguenza il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in relazione alle sanzioni per le quali vi è stata rinunzia. Per la parte residua di reclamo da esaminare, si osserva che i comportamenti tenuti dai sostenitori e dai tesserati della reclamante, così come descritti dal direttore di gara nel suo referto, giustificano le sanzioni dell'ammenda e della squalifica del campo di gioco. Il reclamo può trovare accoglimento, nella valutazione complessiva del contesto nel quale i fatti sono accaduti e nella generale economia delle sanzioni inflitte dal G.S., semplicemente in relazione ai punti di penalizzazione in classifica. Tanto premesso e ritenuto, dichiara inammissibile il reclamo in relazione alle sanzioni della squalifica del massaggiatore Leone Davide, dell'allenatore Allegri Alessandro, dell'assistente all'arbitro Nodari Luca e del calciatore Daccia Michele, a seguito di rinunzia della Società reclamante; revoca la sanzione di n. 3 punti di penalizzazione; conferma nel resto. Si dispone l'accredito della relativa tassa alla reclamante.
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