COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società F.C. Laveno Mombello Camp. Calcio a 5 serie C2 Gir. A gara del 25.03.2011 tra Cardano 91 / Laveno Mombello C.U. n. 39 del CRL datato 31.03.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società F.C. Laveno Mombello Camp. Calcio a 5 serie C2 Gir. A gara del 25.03.2011 tra Cardano 91 / Laveno Mombello C.U. n. 39 del CRL datato 31.03.2011 La Società F.C. Laveno Mombello ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Loconsolo Cesare sino al 25.03.2015 lamentando che la sanzione sarebbe eccessivamente severa anche in considerazione del fatto che il direttore di gara ha portato a termine la gara non avendo subito evidenti danni dall'azione del sig. Loconsolo e chiede una riduzione della pena. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letti gli atti rileva : esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che inequivocabilmente e chiaramente la responsabilità del sig. Loconsolo Cesare per i fatti che gli sono stati ascritti. Pur biasimando il comportamento del calciatore Loconsolo Cesare, tenuto conto dell'analisi globale della propria condotta, valutando la questione conformemente a situazioni analoghe, appare equo graduare la squalifica uniformandola agli abituali criteri di valutazione della presente Commissione. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE la squalifica del calciatore Loconsolo Cesare a tutto il 25.09.2013. Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore del reclamante, se versata.
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