COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società U.S. Kennedy Camp. Calcio a 5 serie C2 Gir. C gara del 24.03.2011 tra Kennedy / Pol. Vimodronese C.U. n. 39 del CRL datato 31.03.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società U.S. Kennedy Camp. Calcio a 5 serie C2 Gir. C
gara del 24.03.2011 tra Kennedy / Pol. Vimodronese
C.U. n. 39 del CRL datato 31.03.2011
La Società U.S. Kennedy ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha disposto le seguenti sanzioni :
a carico della società U.S. Kennedy la squalifica del campo per 1 gara e l'ammenda di euro 100,00;
a carico del sig. Innocenti Stefano l'inibizione sino al 27.04.2011;
per i calciatori Belfiore Marco e Florian Riccardo 4 gare di squalifica;
per i calciatori Colosimo Mauro, Damelio Alberto e Pettinicchio Alessandro la squalifica per 2 gare,
lamentando che tutti i fatti riportati nel referto arbitrale si sarebbero concretizzati in maniera diversa e contraria. Si chiede pertanto l'eliminazione delle sanzioni a carico della società ed una graduazione delle ulteriori squalifiche ed inibizioni.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, preliminarmente si rileva che ai sensi dell'art. 45, comma III lettera A del CGS non sono reclamabili ed impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a 2 giornate ed ai sensi della successiva lettera B non sono reclamabili ed impugnabili le inibizioni sino ad 1 mese.
Il reclamo avverso l'inibizione irrogata al sig. Stefano Innocenti e le squalifiche avverso i calciatori Colosimo Mauro, Damelio Alberto e Pettinicchio Alessandro sono inammissibili.
Nel merito, esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che per ciò che concerne l'ammenda e la squalifica del campo per 1 gara inflitta alla U.S. Kennedy in considerazione dei fatti contestati le due sanzioni appaiono del tutto congrue e conformi agli abituali criteri di valutazione della presente Commissione.
Analoghe considerazioni meritano le squalifiche irrogate ai calciatori Belfiore Marco e Florian Riccardo che in relazione alle condotte assunte, così come rappresentate nel referto arbitrale, si reputano, pertanto, le stesse del tutto meritevoli di conferma.
Tanto premesso e ritenuto, previa la dichiarazione di irreclamabilità delle suddette squalifiche dei calciatori Colosimo Mauro, Damelio Alberto e Pettinicchio Alessandro unitamente all'inibizione del sig. Innocenti Stefano
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa
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