COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.C. Passirana Camp. Allievi Prov. Gir. B gara del 3.04.2011 tra Barbaiana / A.C. Passirana C.U. n. 37 della delegazione di Legnano datato 7.04.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.C. Passirana Camp. Allievi Prov. Gir. B gara del 3.04.2011 tra Barbaiana / A.C. Passirana C.U. n. 37 della delegazione di Legnano datato 7.04.2011 La società A.C. Passirana ha proposto reclamo avverso le decisioni del G.S. che ha squalificato l'allenatore sig. Carlo Viglione fino al 3.05.2011, inibito il massaggiatore Sig. Gianbattista Rossano fino al 16.05.2011, il dirigente Sig. Claudio Costantino fino al 30.06.2011, nonché comminato alla società l'ammenda di euro 100,00. La reclamante chiede l'annullamento delle sanzioni disciplinari comminate ai propri tesserati e dell'ammenda inflitta alla società. A detta della A.C. Passirana i comportamenti addebitati ai propri tesserati e al proprio pubblico, in realtà, non si sarebbero svolti così come indicati nel referto arbitrale. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva quanto segue : preliminarmente si eccepisce l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalla reclamante. Ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, la fonte primaria e privilegiata di prova è rappresentata dal referto arbitrale che nel caso di specie descrive chiaramente i fatti accaduti. Per quanto attiene alla richiesta avanzata dalla A.C. Passirana di annullare o ridurre la squalifica comminata dal G.S. all'allenatore sig. Carlo Viglione, se ne evidenzia l'inammissibilità ai sensi dell'articolo 45 n. 3 lett. b. La normativa sul punto statuisce infatti che non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente Federale, le squalifiche per tecnici e massaggiatori inferiori a un mese. Nel merito delle restanti sanzioni impugnate si rileva inoltre quanto segue: 1) il massaggiatore sig. Gianbattista Rossano, dopo aver protestato in maniera irriguardosa nei confronti del direttore di gara veniva dallo stesso allontanato dal terreno di gioco. Alla luce di quanto riportato nel referto arbitrale la sanzione comminata dal G.S. al sig. Gianbattista Rossano appare congrua e per tale motivi deve essere confermata.  Per quanto riguarda invece l'inibizione comminata al dirigente della A.C. Passirana sig. Claudio Costantino, la stessa merita una riduzione. Infatti, il comportamento tenuto dal sig. Claudio Costantino, seppur gravemente censurabile, può essere valutato con minor rigore. Per tale motivo si riduce l'inibizione comminata al sig. Claudio Costantino fino al 30.05.2011;  per quanto attiene invece alla richiesta di riduzione della sanzione pecuniaria comminata dal G.S. alla reclamante la stessa non può trovare accoglimento in quanto del tutto conforme agli abituali criteri di valutazione della presente Commissione. Tanto premesso e ritenuto riduce l'inibizione comminata al dirigente della A.C. Passirana Sig. Claudio Costantino fino al 30.05.2011, confermando nel resto le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo.
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