COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società S.S. Sommese Calcio Camp. Eccellenza Gir. A gara del 23.01.2011 tra Roncalli / Sommese C.U. n. 31 del C.R.L. datato 10.02.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società S.S. Sommese Calcio Camp. Eccellenza Gir. A gara del 23.01.2011 tra Roncalli / Sommese C.U. n. 31 del C.R.L. datato 10.02.2011 La società Sommese Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. con la quale le è stata comminata la sanzione della perdita della gara nonché l'ammenda di euro 150,00 con inibizione del dirigente accompagnatore sig. Intermite Ciro sino al 9.03.2011 per aver fatto partecipare alla suddetta gara il calciatore Marzio Franco Alessandro nato il 25.07.1972 in posizione irregolare. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, anche alla squadra avversaria, letti gli atti rileva : il reclamo è fondato e merita di essere accolto. La società Sommese ha infatti documentato che, a seguito dell'annullamento del tesseramento avvenuto in data 22.07.2010 da parte della Commissione Tesseramenti, confermato dalla Corte di Giustizia Federale per essere a quell'epoca il calciatore tesserato con il Verbano, il calciatore, svincolato da quest'ultima società in data 16.12.2010, è stato successivamente tesserato a favore della Sommese con modulo di aggiornamento di posizione n. 154511 e dunque aveva titolo a partecipare alla gara del 23.01.2011. Tanto premesso e ritenuto, ACCOGLIE il reclamo proposto, annulla la delibera del G.S e dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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