COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.C. Mozzo Calcio Camp. 2° Categoria Gir. A gara del 20.03.2011 tra A.C. Mozzo / San Giovanni Bianco C.U. n. 35 della delegazione di Bergamo datato 24.03.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.C. Mozzo Calcio Camp. 2° Categoria Gir. A gara del 20.03.2011 tra A.C. Mozzo / San Giovanni Bianco C.U. n. 35 della delegazione di Bergamo datato 24.03.2011 La società A.C. Mozzo ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. con la quale era stato squalificato il calciatore Carminati Matteo sino al 24.05.2011, lamentando che il calciatore non ha tenuto nessun comportamento né violento né intimidatorio nei confronti dell'arbitro, bensì solamente irriguardoso. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letti gli atti rileva : dal rapporto arbitrale emerge che il comportamento tenuto dal calciatore nei confronti dell'arbitro è stato effettivamente un comportamento irriguardoso. Pertanto, la sanzione comminata dal GS al calciatore merita di essere mitigata. Tanto premesso e ritenuto, in accoglimento del reclamo proposto, RIDUCE la squalifica del calciatore Carminati Matteo a quattro gare. Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore del reclamante, se versata.
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