COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 05/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Accademia Sandonatese Camp. Allievi Reg. Gir. AD gara del 13.03.2011 tra Accademia Sandonatese / A.S.D. Centro Schuster C.U. n. 38 del CRL datato 24.03.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 05/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Accademia Sandonatese Camp. Allievi Reg. Gir. AD gara del 13.03.2011 tra Accademia Sandonatese / A.S.D. Centro Schuster C.U. n. 38 del CRL datato 24.03.2011 La società Accademia Sandonatese ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha sanzionato la reclamante con la punizione della perdita della gara per 0-3, lamentando che il GS non tenendo conto delle controdeduzioni tempestivamente inviate, ha accolto il ricorso della A.S.D. Centro Schuster manifestamente infondato. La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: Risulta dall'esame del carteggio che le deduzioni promosse dalla reclamante sono state ricevute dal G.S. in data 25.3.2011, cioè successivamente alla decisione assunta. Per l'effetto devolutivo ritiene, questa Commissione, di decidere nel merito ed osserva: La squalifica patita dal calciatore Meda Davide, Accademia Sandonatese, per due gare, sancita con C.U. n. 35 del 10.3.2011, attiene il campionato allievi regionali, B Eccellenza, Girone C. Il calciatore Meda Davide ha fatto il suo ingresso in campo al primo minuto del secondo tempo con l'Accademia Sandonatese, nel campionato allievi regionali, Girone AD, il giorno 13.3.2011. Il reclamo tempestivamente proposto dall'A.S.D. Centro Schuster si fonda sul principio sancito dal C.U. n. 27 del 2008 che afferma l'impossibilità per il calciatore squalificato di partecipare alle gare della medesima categoria, a prescindere dalla relativa fascia. Stima, questa Commissione, che le motivazioni addotte nelle proprie controdeduzioni dall'Accademia Sandonatese, appaiono infondate e che quindi il calciatore Meda Davide ha preso parte alla gara in posizione irregolare, perchè squalificato e pertanto la decisione assunta dal G.S. non possa che essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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