COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 05/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Polisportiva Villa Camp. 3° Categoria Gir. Unico gara del 03.04.2011 tra U.S. Livignese / Polisportiva Villa C.U. n. 39 della delegazione di Sondrio datato 14.04.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 05/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Polisportiva Villa Camp. 3° Categoria Gir. Unico gara del 03.04.2011 tra U.S. Livignese / Polisportiva Villa C.U. n. 39 della delegazione di Sondrio datato 14.04.2011 La società Polisportiva Villa ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha respinto il reclamo proposto avverso il risultato della gara in oggetto, in quanto la reclamante non avrebbe ottemperato alla procedura prevista dall'art. 33 comma 5 CGS, che prevede il contestuale invio copia del reclamo alla controparte (squadra avversaria), lamentando che il reclamo era stato regolarmente inviato alla U.S. Livignese allegando copia del bollettino di trasmissione. La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società Polisportiva Villa, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che la reclamante ha proposto reclamo a questa Commissione, avverso la decisione del G.S., senza inviare comunicazione del reclamo stesso alla U.S. Livignese. Questa Commissione, con comunicazione telefax del 21.04.2011, richiedeva espressamente alla reclamante di fornire prova della trasmissione alla U.S. Livignese del reclamo datato 16.04.2011. Nonostante tale richiesta, la Polisportiva Villa trasmetteva copia del bollettino di avvenuta spedizione di raccomandata alla squadra avversaria relativa al reclamo proposto nel giudizio di primo grado avanti il G.S., ma non del reclamo proposto a questa Commissione Disciplinare in data 16.04.2011. L'inosservanza di quanto sopra comporta l'inammissibilità del reclamo. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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