COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 Bis del 27/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società FCD Real Crescenzago Giovanissimi provinciali “Trofeo Marchetta Cup.” – gara del 5.05.2011 tra Osnago / Real Crescenzago C.U. n. 37 della delegazione di Monza datato 12-05-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 Bis del 27/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società FCD Real Crescenzago Giovanissimi provinciali “Trofeo Marchetta Cup.” - gara del 5.05.2011 tra Osnago / Real Crescenzago C.U. n. 37 della delegazione di Monza datato 12-05-2011 La società Real Crescenzago ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il sig. Sposato Massimo assistente della medesima società fino al 30.06.2012, lamentando che il Sig. Sposato non ha mai tentato di colpire il direttore di gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il referto arbitrale fonte privilegiata di prova, riporta quanto chiaramente avvenuto sul terreno di gioco. Infatti, al termine della gara il Sig. Sposato ha tentato di colpire con la bandierina il direttore di gara, senza peraltro riuscirvi nell'intento in quanto riusciva a schivare il colpo. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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