F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 93 del 08.06.2011 (456) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA TOCCAFONDI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Prato Spa), SIMONA TOCCAFONDI (Consigliere delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC Prato Spa) E DELLA SOCIETÀ AC PRATO Spa ▪ (nota N°. 7733/1123pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 93 del 08.06.2011 (456) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA TOCCAFONDI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Prato Spa), SIMONA TOCCAFONDI (Consigliere delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC Prato Spa) E DELLA SOCIETÀ AC PRATO Spa ▪ (nota N°. 7733/1123pf10-11/SP/blp del 19.4.2011). Con provvedimento del 19 aprile 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione: • i Signori Andrea Toccafondi, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Prato Spa, e Simona Toccafondi, Consigliere delegato con poteri di Legale rappresentante p.t. della Società AC Prato Spa per rispondere della violazione di cui all’articolo 1, comma primo, del CGS, in relazione all’articolo 85, lettera C), punto IV), delle NOIF, per avere utilizzato assegni circolari addebitati sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato Diego Silva Reis per le mensilità di ottobre e novembre 2010, in luogo del previsto bonifico bancario; • la Società AC Prato Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma primo, del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti. I Signori Andrea Toccafondi e Simona Toccafondi, in proprio ed in qualità di legali rappresentanti della Associazione Calcio Prato Spa hanno fatto pervenire tempestivamente una memoria difensiva con la quale, contestando il deferimento in questione, hanno chiesto il loro proscioglimento. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti con la richiesta di infliggere a ciascuno degli stessi la sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00). I motivi della decisione Esaminati gli atti del presente procedimento disciplinare e valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale, la Commissione rileva e deduce come il deferimento in questione sia senza ombra di dubbio fondato nei confronti dei Signori Andrea Toccafondi e Simona Toccafondi oltre che della Società AC Prato Spa e che pertanto lo stesso debba essere accolto. Le circostanze contestate dalla Procura federale ai predetti soggetti sono ampiamente suffragate dalla documentazione versata in atti dalla quale si evince come la Società AC Prato Spa abbia effettuato il pagamento degli emolumenti dovuti al proprio tesserato per le mensilità di ottobre e novembre 2010 utilizzando delle modalità differenti, seppur solamente sotto il profilo formale e non sostanziale, rispetto a quelle stabilite dall’articolo 85, lettera C), paragrafo IV), delle NOIF. In particolare, sul punto, appare assolutamente decisivo sotto il profilo probatorio il report redatto dalla Società incaricata dalla F.I.G.C. di effettuare i relativi controlli, vale a dire della Deloitte & Touche, dal quale si rileva come la Società deferita, pur avendo utilizzato per i pagamenti in questione il conto corrente dedicato al versamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi, sul medesimo conto corrente abbia addebitato assegni circolare in luogo di effettuare il previsto bonifico bancario. Assolutamente infondata deve pertanto ritenersi la richiesta di proscioglimento avanzata dai deferiti in quanto la norma in questione impone che i pagamenti debbano essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario dal conto corrente dedicato intestato alla Società a quello indicato dai tesserati; non è consentito metodo alternativo ed equipollente. Altrettanto infondata deve ritenersi l’eccezione difensiva secondo la quale il deferimento sarebbe illegittimo in quanto i fatti contestati sarebbero stati già decisi da un precedente C.U. di questa Commissione. Orbene il C.U. N°. 88 CND (anno 2010/2011) non può ritenersi assorbente delle questioni oggi trattate in quanto lo stesso si riferisce ai pagamenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 mentre nel caso di specie si discute del pagamento delle mensilità di ottobre e novembre 2010; non è ravvisabile pertanto alcuna violazione del principio giuridico del ne bis in idem. Il fatto per cui la disposizione relativa alla emissione degli assegni circolari in questione sia stata sottoscritta dalla Sig.ra Donatella Toccafondi e non dai deferiti Andrea Toccafondi e Simona Toccafondi non ha alcuna rilevanza in quanto questi ultimi, per le cariche rispettivamente rivestite nell’organigramma sociale della Associazione Calcio Prato Spa, debbono comunque ed assolutamente essere ritenuti responsabili per la condotta della Società medesima. Alla luce di quanto sopra, pur dovendosi ritenere integrata la violazione, anche se, si ripete, solamente da un punto di vista strettamente formale e non sostanziale, ai fini della determinazione della sanzione da applicare la stessa deve assumere un carattere lieve sia in ragione della modalità attraverso la quale i pagamenti sono stati effettuati (vale a dire mediante l’emissione di assegni circolari tratti comunque sul conto corrente dedicato) che ne consentono la tracciabilità, sia in ragione dell’entità degli stessi, contenuta nella complessiva somma di € 2.214,54. Alla responsabilità dei Signori Andrea Toccafondi e Simona Toccafondi consegue, ovviamente, quella diretta della Società AC Prato Spa P.Q.M. infligge ai Signori Andrea Toccafondi e Simona Toccafondi oltre che alla Società AC Prato Spa la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) ciascuno.
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