F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 93 del 08.06.2011 (457) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE VOLPI (Presidente e Legale rappresentante della Società Spezia Calcio Srl), ALDO IACOPETTI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spezia Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ SPEZIA CALCIO Srl ▪ (nota N°. 7731/1125pf10- 11/SP/blp del 19.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 93 del 08.06.2011 (457) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE VOLPI (Presidente e Legale rappresentante della Società Spezia Calcio Srl), ALDO IACOPETTI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spezia Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ SPEZIA CALCIO Srl ▪ (nota N°. 7731/1125pf10- 11/SP/blp del 19.4.2011). Il deferimento Con atto del 19.4.2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: • il Sig. Volpi Gabriele, Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Spezia Calcio Srl, il Sig. Iacopetti Aldo, Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spezia Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, Lett. C, punto IV, delle NOIF, per aver utilizzato assegni bancari addebitati sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato Pisano Giovanni per la mensilità di dicembre 2010 in luogo del previsto bonifico bancario; • la Società Spezia Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti p.t.. La Società Spezia Calcio Srl, il Sig. Volpi Gabriele ed il Sig. Iacopetti Aldo, a difesa di quanto rilevato dalla Procura federale FIGC - facevano pervenire, in data 1/6/2011, alla Commissione disciplinare nazionale una memoria difensiva, nella quale si evidenzia che: • il pagamento è stato effettuato a mezzo di assegno circolare tratto sul conto corrente dedicato, garantendo, in tal maniera, la tracciabilità del pagamento; • si tratta di un unico versamento, effettuato tramite assegno circolare dell’importo di € 1.011,00, somma molto ridotta ed accreditata ad un unico tesserato; • atteso la esiguità dell’importo si chiede la applicazione della sanzione minima prevista; • appare non motivata e ingiustamente gravosa la applicazione della sanzione in capo al Presidente del C.d.A. e all’Amministratore delegato della Società, essendo i due poteri alternativi. L’atto di difesa conclude con la richiesta di “applicare nella misura minore la sanzione economica nei confronti degli esponenti alla luce dei motivi sopra esposti; applicare tale sanzione alla Società e ad uno dei due rappresentanti incolpati, con l’esclusione dell’altro”. Alla riunione odierna, la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) ciascuno per il Sig. Gabriele Volpi, per il Sig. Aldo Iacopetti e per la Società Spezia Calcio Srl. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma che i Signori Gabriele Volpi, Aldo Iacopetti, nonché la Società Spezia Calcio Srl, hanno disatteso l’obbligo contenuto all’art. 85, Lett. C, par. IV, delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato Sig. Pisano Giovanni per la mensilità di dicembre 2010. Le norme federali in merito alla rappresentanza delle Società ed alla assoggettabilità dei responsabili della stessa alle sanzioni previste impedisce la applicazione del principio di alternatività della responsabilità tra il Sig. Gabriele Volpi, presidente della Società, ed il Sig. Aldo Iacopetti, Amministratore delegato, avendo, entrambi, la rappresentanza legale della Società Spezia Calcio Srl. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’accoglimento parziale delle richieste della Procura federale e l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congruo condannare i deferiti come da dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale infligge la sanzione della ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) ciascuno ai Sig.ri Gabriele Volpi, Aldo Iacopetti e alla Società Spezia Calcio Srl.
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