COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 1 del 20 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. OPPOSIZIONE A.C. S.ZENO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 36 del 6/10/2010 – Squalifica per tre giornate giocatore Marchesini Enrico – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 1 del 20 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. OPPOSIZIONE A.C. S.ZENO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 36 del 6/10/2010 – Squalifica per tre giornate giocatore Marchesini Enrico – Campionato di 1^ Categoria L’A.C. S.Zeno ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 36 del 6/10/2010, con la quale é stata assunta la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Marchesini Enrico : “per aver minacciato e colpito con un pugno al volto un avversario a fine gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C. S.Zeno che asserisce che la squalifica a carico del proprio tesserato é eccessiva rispetto allo svolgimento dei fatti; vista la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che il referto di gara sia assolutamente dettagliato ed esaustivo, tale perciò da corroborare la fede privilegiata da attribuirsi allo stesso (cfr. art. 35, comma 1.1.); atteso che non sono emersi elementi atti a modificare la delibera impugnata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società S.Zeno; - di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Mrchesini Enrico; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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