COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 22 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. OPPOSIZIONE U.S. FONTANIVESE S.GIORGIO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 9 del 9/12/2010 – Squalifica per cinque giornate giocatore Tuzzolo Matteo – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 22 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. OPPOSIZIONE U.S. FONTANIVESE S.GIORGIO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 9 del 9/12/2010 – Squalifica per cinque giornate giocatore Tuzzolo Matteo - Campionato di 2^ Categoria La Società U.S. Fontanivese S.Giorgio ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 9 del 9/12/2010 con la quale ha assunto a carico del giocatore Tuzzolo Matteo la squalifica per cinque giornate : “perché prima colpiva con un pugno il giocatore della Società Salvatronda, Masiero Martino, quindi ingaggiava una colluttazione con l’allenatore del Salvatronda, Giorgio Pinton, colpendolo con pugni”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Fontanivese S.Giorgio; vista la documentazione ufficiale in atti; valutata la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado, che riflette perfettamente lo svolgimento dei fatti descritti con assoluta precisione dal direttore di gara nel suo referto; rilevato che il predetto referto sia assolutamente esaustivo, tale perciò da corroborare la fede privilegiata da attribuirsi allo stesso (cfr. art. 35, comma 1.1. del C.G.S.); constatato non sussistere elementi probatori utili a ridurre la delibera impugnata ritenuto, essere congrua agli accadimenti la sanzione irrogata a carico del calciatore Tuzzolo P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Fontanivese S.Giorgio; - di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Tuzzolo Matteo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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