COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 22 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. OPPOSIZIONE U.S.D. TAGLIOLESE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 11 del 15/12/2010 – Squalifica per tre giornate giocatore Faggion Massimo – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 22 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. OPPOSIZIONE U.S.D. TAGLIOLESE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 11 del 15/12/2010 – Squalifica per tre giornate giocatore Faggion Massimo - Campionato di 1^ Categoria La Società USD Tagliolese ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n.11 del 15/12/2010 con la quale ha assunto a carico del giocatore Faggion Massimo la squalifica per tre giornate : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento, ha insultato l’arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Tagliolese; vista la documentazione ufficiale in atti; ritenuto non sussistere elementi probatori utili a ridurre la delibera impugnata; valutato il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo di primo grado che appare congruo in relazione ai fatti addebitati al calciatore Faggion Massimo; considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Tagliolese; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Faggion Massimo; - di disporre la tassa reclamo non versata.
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