COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 12 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. OPPOSIZIONE A.C.D. LIMENA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 11 del C.R. Veneto del 15/12/2010 – Squalifica per 7 giornate giocatore Bergamin Marco – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 12 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.1. OPPOSIZIONE A.C.D. LIMENA
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 11 del C.R. Veneto del
15/12/2010 – Squalifica per 7 giornate giocatore Bergamin Marco - Campionato di 1^ Categoria
La Società ACD Limena ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicata nel Comunicato n. 11 del C.R.V. del 15/12/2010 con la quale ha assunto a carico del giocatore Bergamin
Marco la squalifica per 7 giornate : “per aver spinto un avversario facendolo cadere a terra, nonché per aver colpito
successivamente altro avversario con una testata al naso provocandogli epistassi che lo faceva recare al pronto soccorso
– art. 19.4. lettera c) CGS).”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società ACD Limena;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il rappresentante della Società ricorrente assistito da legale;
sentito per le vie brevi l’arbitro che ha fatto inoltre pervenire un supplemento di rapporto dove ha confermato di aver visto
l’intero svolgersi della vicenda e di aver chiaramente ravvisato la volontarietà del gesto (testata) con cui l’avversario é
stato colpito dal calciatore Bergamin;
rilevato che nel giudizio sportivo il referto arbitrale ha valore di prova piena e privilegiata (cfr. art. 35, comma 1.1. del
C.G.S.);
ritenuto essere congrua agli accadimenti la sanzione irrogata dal Giudice di primo grado
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Limena;
- di confermare la sanzione della squalifica per sette giornate a carico del calciatore Bergamin Marco;
- di introitare la tassa reclamo versata di € 78,00 e di disporre l’addebito di € 52,00 quale differenza dovuta (la tassa
reclamo ammonta a € 130,00 come riportato nel C.U. n. 12/CS del 10/8/2010).
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