COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 12 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D. FIDES S.PIETRO IN GU’ Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 16 del C.R. Veneto del 28/12/2010 – Applicazione art. 17/1 CGS gara Fides – Grantorto del 22/12/2010 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 12 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D. FIDES S.PIETRO IN GU’
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 16 del C.R. Veneto del
28/12/2010 – Applicazione art. 17/1 CGS gara Fides – Grantorto del 22/12/2010 - Campionato di 2^
Categoria
La Società ASD Fides di S.Pietro In Gù ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale
Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 16 del C.R.V. del 28/12/2010 con la quale ha assunto a carico della stessa la
sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 per l’incontro emarginato : “perché l’arbitro, al suo arrivo, constatava che
due fari non erano funzionanti rendendo il campo impraticabile per mancata visibilità”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società ASD Fides;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato quanto descritto nel referto di gara;
ritenuto che non sono stati in alcun modo dimostrati i presupposti della forza maggiore invocati dalla Società ricorrente,
essendo mancata la prova del carattere improvviso del guasto dell’impianto di illuminazione e delle iniziative messe in
atto dall’ASD Fides per ripristinare l’impianto predetto;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Fides;
- di confermare a carico della Società Fides la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 (gara del 22/12/2010
Fides – Grantorto 0-3) in applicazione dell’art. 17/1 del C.G.S.;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata
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