COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 12 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.4. OPPOSIZIONE C.S.D. ARINESE Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 24 del 15/12/2010 – Ripetizione gara Arinese – Boion del 12/12/2010 – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 12 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.4. OPPOSIZIONE C.S.D. ARINESE
Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 24
del 15/12/2010 – Ripetizione gara Arinese – Boion del 12/12/2010 - Campionato di 3^ Categoria
La Società CSD Arinese ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Venezia, pubblicata nel Comunicato n. 24 del 15/12/2010 con la quale ha deliberato la ripetizione
dell’incontro emarginato perché : “dai documenti ufficiali agli atti risulta che al 49° del 2°t. l'arbitro ammoniva per la
seconda volta (la prima era avvenuta al 12° del 1°t.) il giocatore N° 4 dell'Arinese Carlesso Cristiano non procedendo alla
conseguente espulsione per un errore di trascrizione sul suo taccuino confondendo il N° 4 con il N° 3 incorrendo quindi in
errore tecnico”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società CSD Arinese;
vista la documentazione ufficiale in atti ed in particolare il referto arbitrale dal quale emerge l’ammissione da parte
dell’arbitro circa la mancata espulsione del calciatore n. 4 della squadra dell’Arinese, Carlesso Cristiano;
ritenuto che quanto sopra raffiguri pacificamente la fattispecie dell’errore tecnico che comporta la ripetizione della gara;
ritenuto che il provvedimento del Giudice Sportivo appare pertanto ineccepibile
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Arinese;
- di confermare la ripetizione della gara in data da stabilire dalla Delegazione di Venezia.
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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