COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 19 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.2. OPPOSIZIONE A.C. REAL VICENZA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 19 del 11/1/2011 – Squalifica per cinque giornate giocatore Poletti Thomas – Campionato di Eccellenza
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 19 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.2. OPPOSIZIONE A.C. REAL VICENZA
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 19 del
11/1/2011 – Squalifica per cinque giornate giocatore Poletti Thomas - Campionato di Eccellenza
La Società A.C. Real Vicenzaha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicata nel Comunicato n. 19 dell’11/1/2011 con la quale ha assunto a carico del giocatore Poletti Thomas la squalifica
per cinque giornate : “per intervento particolarmente violento su di un avversario che attendeva a fine gara venendo a
contatto con lui e per gravi offese alla terna arbitrale”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C. Real Vicenza;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente;
sentito altresì l’arbitro per le vie brevi che ha confermato integralmente il contenuto del proprio referto di gara;
ritenuto che la sanzione applicata in prima istanza al giocatore Poletti Thomas appare adeguata ai fatti acclarati;
considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del
C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Real Vicenza;
- di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Poletti Thomas;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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