COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 19 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.4. OPPOSIZIONE A.C.D. NUOVO MAZZOLADA Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 20 del 12/1/2011 – Squalifica per tre giornate giocatori De Nadai Michele e Romeo Francesco; Squalifica per una giornata giocatore Frempong Eric – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 19 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.4. OPPOSIZIONE A.C.D. NUOVO MAZZOLADA Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 20 del 12/1/2011 – Squalifica per tre giornate giocatori De Nadai Michele e Romeo Francesco; Squalifica per una giornata giocatore Frempong Eric - Campionato di 1^ Categoria La Società A.C.D. Nuovo Mazzolada ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicate nel Comunicato n. 20 del 12/1/2011 con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari : - squalifica per tre giornate a carico dei giocatori De Nadai Michele e Romeo Francesco : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato l’arbitro”. - squalifica per una giornata a carico del giocatore Frempong Eric. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente non prende in esame la parte del ricorso relativo alla squalifica per una giornata nei confronti del giocatore Frempong Eric, trattandosi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera a) del C.G.S.; vista la documentazione ufficiale in atti; esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Nuovo Mazzolada inerente gli altri provvedimenti disciplinari; esaminato altresì il circostanziato referto arbitrale da cui risultano senza ombra di dubbio i fatti addebitati ai giocatori De Nadai e Romeo; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; ritenuto che i provvedimenti sanzionatori assunti dal Giudice Sportivo di primo grado appaiono congrui rispetto ai fatti complessivamente valutati; considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S. ritenuto non sussistere elementi che consentono una revisione delle delibere impugnate P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Nuovo Mazzolada; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico dei calciatori De Nadai Michele e Romeo Francesco; - di confermare la sanzione della squalifica per una giornata a carico del calciatore Frempong Eric. - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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