COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 19 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.8. OPPOSIZIONE A.S.D. SAN CARLO PONTEVI Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 27 del 15/12/2010 – Squalifica sino all’11/12/2011 giocatore Vasilica Alexandru – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 19 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.8. OPPOSIZIONE A.S.D. SAN CARLO PONTEVI
Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 27
del 15/12/2010 – Squalifica sino all’11/12/2011 giocatore Vasilica Alexandru - Campionato Juniores
Provinciale
La Società A.S.D. San Carlo Pontevi ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Padova pubblicata nel Comunicato n. 27 del 15/12/2010, con la quale ha assunto la sanzione
della squalifica sino all’11/12/2011 a carico del calciatore Vasilica Alexandru : “perchè, dopo essere stato espulso per
avere rivolto all'arbitro una frase offensiva, prima lo spintonava e poi, sordo ai richiami dei compagni, tornava sui suoi
passi per colpire il direttore di gara con una testata costringendo di fatto il capitano della squadra a trascinarlo via a forza.
Il colpo subìto procurava all'arbitro forte dolore costringendolo ad andare in ospedale dove gli veniva diagnosticato
trauma contusivo della piramide nasale con deviazione del setto e prognosi di 5 giorni salvo complicazioni. Si fa carico
alla società San Carlo Pontevì di rimborsare all'arbitro le spese mediche resesi necessarie a seguito dell'incidente sopra
descritto, dietro presentazione del documento giustificativo”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dall’ASD San Carlo Pontevi con il quale asserisce che i fatti addebitati al calciatore
Vasilica Alexandru sono in effetti da ascrivere al calciatore Micle Marian Nicolae;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente;
sentito altresì personalmente l’arbitro il quale ha escluso che l’autore dell’azione violenta nei suoi confronti sia stato il
calciatore Vasilica Alexandru personalmente presente all’udienza odierna;
considerato, peraltro, che l’arbitro non é stato in grado di riconoscere l’autore del fatto in questione nella persona di Micle
Marian Nicolae, indicato dalla Società ricorrente, in quanto non personalmente presente;
ritenuto che, alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro, Vasilica Alexandru non può scontare la sanzione inflittagli dal
Giudice Sportivo, in quanto é certo che egli non abbia commesso il fatto;
considerato, pertanto, che l’individuazione del giocatore da sanzionare spetta al Giudice Sportivo di primo grado
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società San Carlo Pontevi;
- di dichiarare assolto dai fatti a lui addebitati il calciatore Vasilica Alexandru;
- di rimettere gli atti per competenza al Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova, affinché proceda
all’esatta individuazione del calciatore autore del fatto.
La tassa reclamo non é stata versata.
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