COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 19 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.8. OPPOSIZIONE A.S.D. SAN CARLO PONTEVI Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 27 del 15/12/2010 – Squalifica sino all’11/12/2011 giocatore Vasilica Alexandru – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 19 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.8. OPPOSIZIONE A.S.D. SAN CARLO PONTEVI Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 27 del 15/12/2010 – Squalifica sino all’11/12/2011 giocatore Vasilica Alexandru - Campionato Juniores Provinciale La Società A.S.D. San Carlo Pontevi ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova pubblicata nel Comunicato n. 27 del 15/12/2010, con la quale ha assunto la sanzione della squalifica sino all’11/12/2011 a carico del calciatore Vasilica Alexandru : “perchè, dopo essere stato espulso per avere rivolto all'arbitro una frase offensiva, prima lo spintonava e poi, sordo ai richiami dei compagni, tornava sui suoi passi per colpire il direttore di gara con una testata costringendo di fatto il capitano della squadra a trascinarlo via a forza. Il colpo subìto procurava all'arbitro forte dolore costringendolo ad andare in ospedale dove gli veniva diagnosticato trauma contusivo della piramide nasale con deviazione del setto e prognosi di 5 giorni salvo complicazioni. Si fa carico alla società San Carlo Pontevì di rimborsare all'arbitro le spese mediche resesi necessarie a seguito dell'incidente sopra descritto, dietro presentazione del documento giustificativo”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’ASD San Carlo Pontevi con il quale asserisce che i fatti addebitati al calciatore Vasilica Alexandru sono in effetti da ascrivere al calciatore Micle Marian Nicolae; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito altresì personalmente l’arbitro il quale ha escluso che l’autore dell’azione violenta nei suoi confronti sia stato il calciatore Vasilica Alexandru personalmente presente all’udienza odierna; considerato, peraltro, che l’arbitro non é stato in grado di riconoscere l’autore del fatto in questione nella persona di Micle Marian Nicolae, indicato dalla Società ricorrente, in quanto non personalmente presente; ritenuto che, alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro, Vasilica Alexandru non può scontare la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo, in quanto é certo che egli non abbia commesso il fatto; considerato, pertanto, che l’individuazione del giocatore da sanzionare spetta al Giudice Sportivo di primo grado P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società San Carlo Pontevi; - di dichiarare assolto dai fatti a lui addebitati il calciatore Vasilica Alexandru; - di rimettere gli atti per competenza al Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova, affinché proceda all’esatta individuazione del calciatore autore del fatto. La tassa reclamo non é stata versata.
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