COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 26 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.2. OPPOSIZIONE U.S. SAN FLORIANO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 20 del 12/1/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Gobbo Fabio – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 26 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.2. OPPOSIZIONE U.S. SAN FLORIANO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 20 del
12/1/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Gobbo Fabio - Campionato di Promozione
La Società U.S. San Floriano ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicata nel Comunicato n. 20 del 12/1/2011 con la quale ha assunto a carico del giocatore Gobbo Fabio la squalifica
per quattro giornate : “per reiterati insulti e minacce all’arbitro a fine gara con invito ai propri compagni di assumere lo
stesso comportamento”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S. San Floriano;
vista la documentazione ufficiale in atti;
constatato che la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado riflette integralmente l’accadimento dei fatti
esposti nel dettaglio dall’arbitro nel suo referto di gara;
ritenuto che in questo quadro di riferimento il provvedimento comminato in relazione al riferito episodio oggetto del
giudizio deve essere confermato;
considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1.
del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dalla Società San Floriano;
- di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Gobbo Fabio;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 26 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.2. OPPOSIZIONE U.S. SAN FLORIANO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 20 del 12/1/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Gobbo Fabio – Campionato di Promozione"