COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 26 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.2. OPPOSIZIONE U.S. SAN FLORIANO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 20 del 12/1/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Gobbo Fabio – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 26 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.2. OPPOSIZIONE U.S. SAN FLORIANO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 20 del 12/1/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Gobbo Fabio - Campionato di Promozione La Società U.S. San Floriano ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 20 del 12/1/2011 con la quale ha assunto a carico del giocatore Gobbo Fabio la squalifica per quattro giornate : “per reiterati insulti e minacce all’arbitro a fine gara con invito ai propri compagni di assumere lo stesso comportamento” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S. San Floriano; vista la documentazione ufficiale in atti; constatato che la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado riflette integralmente l’accadimento dei fatti esposti nel dettaglio dall’arbitro nel suo referto di gara; ritenuto che in questo quadro di riferimento il provvedimento comminato in relazione al riferito episodio oggetto del giudizio deve essere confermato; considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società San Floriano; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Gobbo Fabio; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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