COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 26 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.6. OPPOSIZIONE A.S.D. POL. MELLAREDO Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 24 del 15/12/2010 – Applicazione art. 17 CGS gara Mellaredo – Campocroce del 4/12/2010; un punto di epnalizzazione in classifica; ammenda di € 150,00- Inibizione sino al 29/12/2010 Dirigente Zagagnin Roberto – Campionato Coppa Primavera Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 26 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.6. OPPOSIZIONE A.S.D. POL. MELLAREDO
Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 24
del 15/12/2010 – Applicazione art. 17 CGS gara Mellaredo – Campocroce del 4/12/2010; un punto di
epnalizzazione in classifica; ammenda di € 150,00- Inibizione sino al 29/12/2010 Dirigente Zagagnin
Roberto - Campionato Coppa Primavera Juniores Provinciale
La Società A.S.D. Pol. Mellaredo ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Venezia pubblicate nel Comunicato n. 24 del 15/12/2010, con le quali ha assunto le sanzioni emarginate
perché : “dai documenti ufficiali agli atti risulta che la gara emarginata non è stata disputata perchè entrambe le Società,
sottoscrivendo un comune documento consegnato all'arbitro,si rifiutavano di giocare adducendo come scusa la rottura
dell'impianto dell'acqua calda (caldaia in avaria) e nonostante il direttore di gara facesse notare che il terreno di gioco era
praticabile, tutti i dirigenti declinavano l'invito arbitrale a dare inizio alla partita. Per quanto sopra , in applicazione degli
art. 17 c. 1)2)3),18 c.b),19 c.f) del C.G.S. il G.S. delibera di assegnare partita persa per 3-0 alle Soc. Mellaredo e
Campocroce,alle stesse viene inflitto 1 punto di penalizzazione e l'ammenda di € 150.(1.a rinuncia) e di squalificare fino
al 29/12/2010 i dirigenti Zara Massimo (Campocroce) e Zagagnin Roberto (Mellaredo)”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dall’ASD Pol. Mellaredo
vista la documentazione ufficiale in atti;
ritenuti corretti ed adeguatamente motivati i provvedimenti sanzionatori assunti dal Giudice Sportivo di primo grado
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Mellaredo;
- di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara Mellaredo – Campocroce per 0-3 in base all’applicazione
dell’art. 17, commi 1,2, e 3 del C.G.S.;
- di confermare la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica
- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 150,00 (prima rinuncia)
- di confermare la sanzione dell’inibizione a carico del Dirigente Zagagnin Rberto sino al 29/12/2010
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non é stata versata.
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