COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 09 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.6. OPPOSIZIONE U.S.D. TORRE DI MOSTO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 31 del 26/1/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Rado Alberto – Campionato Provinciale Allievi
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 09 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.6. OPPOSIZIONE U.S.D. TORRE DI MOSTO
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 31 del
26/1/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Rado Alberto - Campionato Provinciale Allievi
La Società U.S.D. Torre di Mosto ha presentato opposizione avverso la delibera emarginata assunta dal Giudice Sportivo
della Delegazione Distrettuale di S. Donà e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 31 del 26/1/2011.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
vista l’opposizione in oggetto, ne dichiara l’inammissibilità, in quanto l’U.S.D. Torre di Mosto non ha osservato il disposto
di cui all’art. 46, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva (“i ricorsi di secondo grado devono alla Commissione
Disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale é stata resa
nota la decisione che si intende impugnare”).
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di dichiarare inammissibile l’opposizione presentata dalla Società U.S.D. Torre di Mosto.;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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