COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sulCOMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 09 Febbraio 2011Delibera della Commissione Disciplinare6.2.7. OPPOSIZIONE A.C. AMATORI NOGARAAvverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 23 del 26/1/2011 del C.R. Veneto –Squalifica sino al 31/3/2011 giocatore D.D. – Campionato Regionale Giovanissimi
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 09 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.7. OPPOSIZIONE A.C. AMATORI NOGARA
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 23 del 26/1/2011 del C.R. Veneto –
Squalifica sino al 31/3/2011 giocatore D.D. - Campionato Regionale Giovanissimi
La Società A.C. Amatori Nogara ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale,
pubblicata nel Comunicato n. 23 del 26/1/2011 del C.R. Veneto con la quale ha assunto a carico del giocatore D.D. e la squalifica sino al 31/3/2011 “per aver lanciato il pallone contro l’arbitro colpendolo al capo, senza procurargli
alcun danno”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Amatori Nogara;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha precisato che il giocatore D.D. ha lanciato il pallone
intenzionalmente contro la sua persona, senza nemmeno poi scusarsi per il gesto;
considerato che nel giudizio sportivo il referto arbitrale riveste prova piena e privilegiata circa il comportamento dei
tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (cfr. art. 35, comma 1.1. del C.G.S.);
ritenuto, essere congrua agli accadimenti la sanzione irrogata dal Giudice di primo grado
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Amatori Nogara;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/3/2011 a carico del giocatore D.D.;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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