COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 16 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.1. OPPOSIZIONE A.C. S.GIORGIO LIBANO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 26 del 9/2/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Zoldan Manuel – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 16 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.1. OPPOSIZIONE A.C. S.GIORGIO LIBANO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 26 del 9/2/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Zoldan Manuel - Campionato di Promozione La Società A.C. S.Giorgio Libano ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 26 del 9/2/2011 con la quale ha assunto a carico del giocatore Zoldan Manuel la squalifica per tre giornate : “espulso per aver insultato l’arbitro, allontanandosi reiterava gli insulti”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C. S.Giorgio Libano; vista la documentazione ufficiale in atti; visto in particolare il referto dell’arbitro che descrive in maniera chiara e dettagliata gli insulti e l’atteggiamento tenuto dal calciatore Zoldan Manuel nei suoi confronti; ritenuto che la sanzione applicata al predetto giocatore nel giudizio di prima istanza appare adeguata ai fatti acclarati; considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di confermare l’opposizione presentata dalla Società S.Giorgio Libano; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Zoldan Manuel; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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