COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 16 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.2. OPPOSIZIONE POL. MONTÀ Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 24 del 2/2/2011 – Inibizione sino al 18/6/2012 dirigente Griggio Mattia; Squalifica per tre giornate giocatore Segato Matteo, Squalifica giocatore Marini Leonardo per due giornate e 1 giornata per 4 Ammonizioni; – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 16 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.2. OPPOSIZIONE POL. MONTÀ Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 24 del 2/2/2011 – Inibizione sino al 18/6/2012 dirigente Griggio Mattia; Squalifica per tre giornate giocatore Segato Matteo, Squalifica giocatore Marini Leonardo per due giornate e 1 giornata per 4 Ammonizioni; - Campionato di 2^ Categoria La Società Pol. Montà ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 24 del 2/2/2011 con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari : - inibizione sino al 18/6/2012 a carico del dirigente Griggio Mattia : “perchè in qualità di dirigente accompagnatore della società Montà, allontanato dall'arbitro per ingiurie reiterate, manteneva un comportamento reiteratamente ingiurioso nei confronti del direttore di gara, accompagnando le ingiurie con bestemmie e minacce. Avvertiva l'arbitro che non sarebbe uscito dal campo, finché non avesse sospeso la partita. Manteneva un atteggiamento tale, da ingenerare nel direttore di gara il timore di un improvviso eccesso violento. Con l'atteggiamento protervo a non voler abbandonare il recinto di gioco, ritardava la ripresa della partita per otto minuti, desistendo soltanto a seguito dell'intervento del capitano della squadra. Uscito dal terreno di gioco, non guadagnava gli spogliatoi, ma si posizionava a ridosso della rete dietro la panchina, da là sbeffeggiando l'arbitro, i giocatori avversari, la categoria degli arbitri ed i dirigenti federali. Proseguiva con gli insulti e le minacce per tutta la durata della gara, scuoteva violentemente la recinzione, disturbando lo svolgimento del gioco, aizzava il pubblico ed i giocatori nei confronti dell'arbitro e degli avversari,il pubblico, istigando i propri giocatori al gioco violento, accompagnando il tutto con un profluvio di bestemmie e minacce”. -squalifica per tre giornate a carico del giocatore Segato Matteo : “espulso per seconda ammonizione, rivolgeva all’arbitro espressioni ingiuriose, tenendo un comportamento irriguardoso, ottemperando, quindi, al provvedimento con estrema lentezza, facendo ritardare la ripresa del gioco per due minuti”. -squalifica per due giornate a carico del giocatore Marini Leonardo + una giornata per 4 ammonizioni. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente non prende in esame, dichiarandola inammissibile, la parte del ricorso riguardante la squalifica per due giornate (provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 45,comma 3, lettera a) del C.G.C.) e la squalifica per una giornata per recidività in ammonizioni a carico del calciatore Marini Leonardo perché i due provvedimenti non sono accumulabili in quanto derivanti da motivazioni diverse; esaminato il ricorso presentato dalla Società Pol. Montà nella parte riguardante le altre sanzioni disciplinari vista la documentazione in atti; ritenuto che il provvedimento della squalifica per tre giornate applicata in prima istanza a carico del calciatore Segato Matteo appare adeguata ai fatti acclarati; atteso che per quanto riguarda la sanzione della inibizione a carico del Sig. Griggio Mattia, la C.D.T. rinvia la decisione ad altra udienza avendo il dirigente interessato chiesto di essere audito dalla scrivente Commissione P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rinviare ad altra udienza la decisione riguardante l’inibizione sino al 18/6/2012 a carico del dirigente Griggio Mattia; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Segato Matteo; - di dichiarare inammissibile la parte del reclamo riguardante le sanzioni, come sopra esposte, a carico del giocatore Marini Leonardo.
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