COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 16 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.3. OPPOSIZIONE A.P. VIGOR Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 26 del 9/2/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Zaccagnino Alessio – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 16 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.3. OPPOSIZIONE A.P. VIGOR Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 26 del 9/2/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Zaccagnino Alessio - Campionato di 2^ Categoria La Società A.P. Vigor ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 26 del 9/2/2011 con la quale ha assunto a carico del giocatore Zaccagnino Alessio la squalifica per tre giornate : “per comportamento gravemente provocatorio ed irridente verso l’arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il rituale ricorso presentato dalla Società A.P. Vigor; vista la documentazione ufficiale in atti; considerato che il giocatore Zaccagnino si é limitato a tenere un comportamento irriguardoso ma non ingiurioso verso l’arbitro; ritenuto che appare maggiormente congruo agli addebiti il provvedimento della squalifica per due giornate a carico del Zaccagnino P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società A.P. Vigor; - di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Zaccagnino Alessio. La tassa reclamo non é stata versata.
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