COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 23 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. OPPOSIZIONE A.C. UNIONE CADONEGHE Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 25 del 4/2/2011 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 incontro Fratte-Unione Cadoneghe del 30/1/2011; Squalifica sino al 30/6/2011 giocatore Salvà Matteo – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 23 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.3. OPPOSIZIONE A.C. UNIONE CADONEGHE
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 25 del
4/2/2011 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 incontro Fratte-Unione Cadoneghe del
30/1/2011; Squalifica sino al 30/6/2011 giocatore Salvà Matteo - Campionato di 2^ Categoria
La Società A.C. Unione Cadoneghe ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale
Territoriale, pubblicate nel Comunicato n. 25 del 4/2/2011 con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari :
- sanzione sportiva della perdita della gara emarginata per 0-3 : “in quanto oggettivamente responsabile del
comportamento del proprio tesserato Salvà Matteo, comportamento che induceva l'Arbitro a decretare la fine anticipata
della gara stessa, anche in considerazione del mancato intervento a suo sostegno degli altri presenti, facendolo sentire
in pericolo, essendogli venuta meno la tranquillità e serenità di giudizio necessarie per portare a termine la gara”.
- squalifica sino al 30/6/2011 a carico del giocatore Salvà Matteo : “veniva espulso per comportamento irriguardoso nei confronti
dell'arbitro. Alla notifica del provvedimento il giocatore stesso, anziché abbandonare il terreno di gioco, si avvicinava all'Arbitro con
fare minaccioso e con entrambe le mani poggiate sul suo petto lo spingeva facendolo indietreggiare di circa due o tre passi, quindi
avanzava nuovamente verso di lui in modo minaccioso, reiterando le spinte.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C. Unione Cadoneghe;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il rappresentante legale della società ricorrente;
sentito altresì personalmente l’arbitro il quale ha confermato quanto descritto nel referto di gara e nel supplemento di
rapporto;
ritenuto peraltro dal complesso delle dichiarazioni rese nel corso delle audizioni a questa C.D.T., che il comportamento
del giocatore Salvà assume connotazioni tali da sminuirne la portata violenta, enfatizzando per contro quella piuttosto
offensiva;
ritenuta quindi più consona allo svolgersi dei fatti, come sopra emerso, la sanzione della squalifica sino al 30/4/2011 a
carico del giocatore in questione
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dall’U.S. Unione Cadoneghe;
- di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della Soc. Unione Cadoneghe, omologando
l’incontro oggi preso in esame c.s. : Fratte – Unione Cadoneghe 3 – 0;
- di ridurre al 30/4/2011 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Salvà Matteo;
- di accreditare la tassa reclamo versata.
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