COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 23 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.4. OPPOSIZIONE U.S. COSTABISSARA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 22 del 9/12/2010 – Squalifica sino al 31/12/2012 giocatore Brankovic Alexsandar – Campionato Prov. Juniores

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 23 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.4. OPPOSIZIONE U.S. COSTABISSARA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 22 del 9/12/2010 – Squalifica sino al 31/12/2012 giocatore Brankovic Alexsandar - Campionato Prov. Juniores La Società U.S. Costabissara ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza, pubblicata nel Comunicato n. 22 del 9/12/2010 con la quale ha assunto a carico del giocatore Brankovic Alexsandar la squalifica sino al 31/12/2012 “per aver aggredito il direttore di gara; dopo l’espulsione si avvicinava velocemente all’arbitro portando le mani al collo dello stesso premendo con i pollici sul pomo di Adamo fino a fargli mancare il respiro, i compagni intervenivano per allontanarlo con poco esito, costringendo l’arbitro a fischiare la fine anticipata dell’incontro al 35’ del 2° tempo con il risultato di 1-0; in seguito all’aggressione l’arbitro restava negli spogliatoi per riprendersi fino alle ore 17.40 recandosi poi al pronto soccorso dell’ospedale di Thiene dove veniva rilasciato con prognosi di 4 (quattro giorni)”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Costabissara; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito altresì personalmente l’arbitro che ha confermato quanto riferito nel referto di gara e nell’allegato supplemento; rilevato che i predetti documenti redatti dall’arbitro siano assolutamente dettagliati ed esaustivi, tali perciò da corroborare la fede privilegiata da attribuirsi agli stessi (cfr. art. 35, comma 1.1. del C.G.S.); ritenuto, che la sanzione inflitta sia già commisurata in relazione alla particolare situazione emotiva in cui si trovava il calciatore Brankovic Alexsandar P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Costabissara; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/12/2012 a carico del giocatore Brankovic Alexsandar; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it