COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 23 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.5. OPPOSIZIONE F.C.D. GORGHENSE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 30 del 2/2/2011 – Squalifica sino al 31/10/2011 giocatore Lion Alessandro – Campionato Provinciale Juniores

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 23 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.5. OPPOSIZIONE F.C.D. GORGHENSE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 30 del 2/2/2011 – Squalifica sino al 31/10/2011 giocatore Lion Alessandro - Campionato Provinciale Juniores La Società F.C.D. Gorghense ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso, pubblicata nel Comunicato n. 30 del 2/2/2011 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica sino al 31/10/2011 a carico del calciatore Lion Alessandro : “per aver aggredito l’arbitro con gravi offese e minacce il quale poi lo colpiva da tergo con una dura manata tra petto e clavicola sbilanciandolo all’indietro e provocandogli un leggero dolore; gli proferiva ulteriori scurrili insulti e denigrazione”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Gorghense; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente insieme al giocatore Lion Alessandro; sentito altresì personalmente l’arbitro che ha confermato il rapporto di gara ed il relativo supplemento; ritenuto che il reclamo non ha fornito specifici elementi per una modifica del provvedimento sanzionatorio a carico del Lion; ritenuta congrua, alla luce di quanto sopra, la sanzione adottata dal Giudice Sportivo di primo grado; considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art.35,comma 1.1. del CGS) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l ’opposizione presentata dalla Società Gorghense; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/10/2011 a carico del giocatore Lion Alessandro; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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