COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28/CS del 15 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. OPPOSIZIONE U.S.D. OSPITALE Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 60 del 23/6/2010 – Squalifica per sei giornate giocatore Santin Moreno; Squalifica per quattro giornate giocatore De Cesero Marco – Play-off Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28/CS del 15 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. OPPOSIZIONE U.S.D. OSPITALE Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 60 del 23/6/2010 – Squalifica per sei giornate giocatore Santin Moreno; Squalifica per quattro giornate giocatore De Cesero Marco – Play-off Campionato di 3^ Categoria L’U.S.D. Ospitale ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno, pubblicate nel Comunicato n. 60 del 23/6/2010, con le quali sono stati assunti i seguenti provvedimenti disciplinari : - squalifica per sei giornate a carico del giocatore Santin Moreno : “al termine dell’incontro mentre l’assistente all’arbitro si recava nello spogliatoio, ad una distanza di due metri gli scagliava, con violenza e disprezzo, la propria maglia sul volto insultandolo ripetutamente”. - squalifica per quattro giornate a carico del giocatore De Cesero Marco : “perché a fine gara entrava senza autorizzazione nello spogliatoio dell’arbitro e strappava con violenza la maglia del proprio compagno di squadra Santin Moreno, che l’assistente teneva tra le mani, e allontanandosi lo offendeva (aggravata perché capitano”). La Commissione Disciplinare Territoriale sciolta la riserva di cui al Comunicato n. 20/CS del 30/6/2010; esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S.D. Ospitale; vista la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che il referto di gara sia assolutamente dettagliato ed esaustivo, tale perciò da corroborare la fede privilegiata da attribuirsi allo stesso (cfr. art. 35, comma 1.1. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Ospitale; - di confermare la squalifica per sei giornate a carico del giocatore Santin Moreno - di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore De Cesero Marco; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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