COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 3 del 03 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. OPPOSIZIONE U.S. TORRE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 1 del 20/10/2010 – Squalifica per cinque giornate giocatore Valese Antonio – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 3 del 03 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.1. OPPOSIZIONE U.S. TORRE
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 1 del 20/10/2010 –
Squalifica per cinque giornate giocatore Valese Antonio – Campionato di 1^ Categoria
L’U.S. Torre ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel
Comunicato n. 1 del 20/10/2010 del C.R. Veneto, con la quale ha assunto la squalifica per cinque giornate a carico del
calciatore Valese Antonio : “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento insultava e minacciava
ripetutamente l’arbitro proferendo anche frasi blasfeme; si allontanava solo dopo l’intervento di alcuni compagni di
squadra”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso ritualmente presentato dalla Società U.S. Torre;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha precisato che il calciatore Valese, al momento della notifica del provvedimento
di espulsione, ha perso il controllo delle proprie azioni e solo l’intervento dei suoi compagni di squadra ha impedito che
potesse anche aggredirlo;
constatato che non sono emersi elementi validi per una riforma della delibera impugnata;
valutata la decisione del Giudice Sportivo di primo grado che appare congrua in relazione ai fatti acclarati;
ritenuto che il referto di gara sia assolutamente dettagliato ed esaustivo, tale perciò da corroborare la fede privilegiata da
attribuirsi allo stesso (cfr. art. 35, comma 1.1. del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Torre;
- di confermare la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Valese Antonio;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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