COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 3 del 03 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. OPPOSIZIONE U.S. ERIDANO Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 1 del 20/10/2010 – Squalifica sino al 27/12/2010 giocatore Galvani Massimo; squalifica per cinque giornate giocatore Chinaglia Filippo – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 3 del 03 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. OPPOSIZIONE U.S. ERIDANO Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 1 del 20/10/2010 – Squalifica sino al 27/12/2010 giocatore Galvani Massimo; squalifica per cinque giornate giocatore Chinaglia Filippo – Campionato di 2^ Categoria L’U.S. Eridano ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicate nel Comunicato n. 1 del C.R.V. del 20/10/2010 con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari : - squalifica sino al 27/12/2010 a carico del calciatore Galvani Massimo : “espulso dal terreno di gioco per aver contestato con condotta violenta, consistita nell’aver – in più riprese – spintonato l’arbitro con il petto facendolo retrocedere, nonché per contegno offensivo (art. 19.4 CGS); - squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Chinaglia Filippo : “espulso per comportamento contestatario e minaccioso; durante l’intervallo minacciava nuovamente l’arbitro e lo offendeva per tutto il secondo tempo dall’esterno del recinto di gioco”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S. Eridano; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della società ricorrente; sentito l’arbitro per le vie brevi il quale ha precisato che l’atteggiamento del Galvani, pur offensivo ed irriguardoso nei suoi confronti non é stato mai violento, essendo il contatto fisico intervenuto limitatosi ad un appoggio, alla fine della sua corsa verso l’arbitro stesso, del petto contro il petto, mantenendo le braccia incrociate dietro la schiena; per quanto riguarda la posizione del calciatore Chinaglia, l’arbitro ha ribadito il comportamento tenuto dal giocatore stesso e riportato nel referto di gara, evidenziando come le offese siano state proferite anche durante l’intervallo dell’incontro ed all’inizio del secondo tempo P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Eridano; - di ridurre al 20/11/2010 la squalifica sino a carico del calciatore Galvani Massimo; - di confermare la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Chinaglia Filippo. La tassa reclamo non é stata versata.
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