COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 3 del 03 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. OPPOSIZIONE A.C. CAVALLINO A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 1 del 20/10/2010 – Squalifica sino al 10/1/2011 allenatore Castelli Massimo – Campionato Juniores Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 3 del 03 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. OPPOSIZIONE A.C. CAVALLINO A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 1 del 20/10/2010 – Squalifica sino al 10/1/2011 allenatore Castelli Massimo - Campionato Juniores Regionale L’A.C. Cavallino ASD ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 1 del C.R.V. 20/10/2010 con la quale ha assunto la squalifica a carico dell’allenatore Castelli Massino sino al 10/1/2011 : “perché, mentre l'arbitro stava richiamando l'allenatore della squadra avversaria, rivolgeva al collega frasi ingiuriose. Allontanato dal terreno di gioco, proseguiva nel comportamento ingiurioso, accompagnandolo con espressioni blasfeme. Si avviava verso gli spogliatoi, ma, ritornato sui suoi passi, entrava nel rettangolo di gioco, raggiungeva il portiere avversario, lo spintonava con violenza e lo ingiuriava. Abbandonava il campo solo a seguito dell'intervento dei giocatori di entrambe le squadre”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso ritualmente presentato dalla Società A.C. Cavallino ASD; vista la documentazione ufficiale in atti; considerato che le circostanze poste a fondamento della decisione del Giudice Sportivo di primo grado trovano conferma nelle attestazioni rese dall’arbitro nel proprio rapporto; 3/100 ritenuto che il referto di gara sia assolutamente dettagliato ed esaustivo, tale perciò da corroborare la fede privilegiata da attribuirsi allo stesso (cfr. art. 35, comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Cavallino; - di confermare la squalifica sino al 10/1/2011 a carico dell’allenatore Castelli Massimo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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