COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 1.1.1. OPPOSIZIONE A.C. SOMMA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 28 del 23/2/2011 del C.R. Veneto – Squalifica per tre giornate giocatore Cipriani Andrea – Campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 1.1.1. OPPOSIZIONE A.C. SOMMA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 28 del 23/2/2011 del C.R. Veneto – Squalifica per tre giornate giocatore Cipriani Andrea – Campionato di Eccellenza La Società A.C. Somma ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 28 del C.R. Veneto del 23/2/2011 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Cipriani Andrea : “una giornata per espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento insultava l’arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Somma; vista la documentazione ufficiale in atti; visto in particolare il circostanziato referto arbitrale da cui risultano, senza ombra di dubbio, i fatti addebitati al calciatore Cipriani; atteso che non sono emersi elementi nuovi atti a riformare la delibera impugnata; considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Somma; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Cipriani Andrea; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it