COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 16 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.2. OPPOSIZIONE A.S.D. FREGONA CALCIO Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 28 del 23/2/2011 – Ammenda di € 80,00; Squalifica giocatore Campodall’Orto Mattia sino al 24/2/2014; Squalifica sino al 21/3/2011 giocatore Dall’Anese Marco; Squalifica sino al 28/3/2011 allenatore Meneghin Ezio; Inibizione sino al 28/3/2011 dirigente Lamberti Giuseppe – Trofeo Regione Veneto – Società di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 16 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.2. OPPOSIZIONE A.S.D. FREGONA CALCIO Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 28 del 23/2/2011 – Ammenda di € 80,00; Squalifica giocatore Campodall’Orto Mattia sino al 24/2/2014; Squalifica sino al 21/3/2011 giocatore Dall’Anese Marco; Squalifica sino al 28/3/2011 allenatore Meneghin Ezio; Inibizione sino al 28/3/2011 dirigente Lamberti Giuseppe – Trofeo Regione Veneto – Società di 1^ Categoria La Commissione Disciplinare Territoriale - scioglie la riserva pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 31 del 9/3/2011; - preliminarmente la C.D.T. non prende in esame la parte del ricorso dell’ASD Fregona riguardante l’ammenda di € 80,00, trattandosi di sanzione inoppugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera d) del C.G.S. (provvedimento pecuniario inferiore a € 150,00): - esaminato il ricorso presentato dall’A.S.D. Fregona riguardante gli altri provvedimenti disciplinari : - premesso che nei giudizi sportivi al referto arbitrale viene attribuita fede piena e privilegiata (cfr. art. 35,comma 1.1. del C.G.S); - sentito formalmente l’arbitro il quale, confermando per il resto il proprio rapporto, ha precisato come il comportamento del calciatore Campodall’Orto sia stato dettato dall’irruenza del proprio gesto e non dalla volontà di colpire il direttore di gara; rilevato che quanto sopra esposto denota una minore violenza offensiva del gesto; ritenuta pertanto più congrua – atteso peraltro la sostanziale conferma da parte del direttore di gara – la sanzione della squalifica sino al 31/12/2012 a carico del giocatore Campodall’Orto; - ritenuto inoltre necessario parametrare alle giornate di gara la squalifica a tempo del giocatore Dall’Anese Marco e considerata pertanto maggiormente congrua una squalifica per due giornate; - ritenuto altresì di confermare per i Signori Lamberti Giuseppe e Meneghin Ezio le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo di prime cure - ritenuta infine congrua l’applicazione dell’ammenda di € 80,00 a carico della Società in base ai fatti acclarati: P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dall’A.S.D. Fregona; - di ridurre al 31/12/2012 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Campodall’Orto Mattia; - di rideterminare in due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Dall’Anese Marco; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 28/3/2011 a carico dell’allenatore Meneghin Ezio; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 28/3/2011 a carico del dirigente Lamberti Giuseppe. La tassa reclamo non é stata versata.
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