COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 16 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D. MINERBE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 29 del C.R. Veneto del 2/3/2011 – Squalifica di quattro giornate giocatore Marconcini Cristiano – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 16 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D. MINERBE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 29 del C.R. Veneto del 2/3/2011 – Squalifica di quattro giornate giocatore Marconcini Cristiano – Campionato di 1^ Categoria La Società A.S.D. Minerbe ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 29 del C.R. Veneto del 2/3/2011 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Marconcini Cristiano : “una giornata per l’espulsione e tre giornate perché continuava ad offendere l’arbitro e la classe arbitrale, ripetutamente accompagnando gli insulti con insistente linguaggio blasfemo”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Minerbe; vista la documentazione ufficiale in atti; ritenuta più congrua una squalifica per tre giornate a carico del calciatore Marconcini Cristiano rispetto ai fatti acquisiti P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Minerbe; - di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Marconcini Cristiano. La tassa reclamo non é stata versata
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